PERMESSI

Permessi per il diritto allo studio anno solare 2025 – Risposta a quesiti

15.1.2025.

Permessi per il diritto allo studio anno solare 2025 – Contratto collettivo integrativo regionale (CCIR) sottoscritto definitivamente in data 27.08.2024 – Risposta a quesiti.

Con riferimento all’oggetto e a seguito di quesiti pervenuti a questa Direzione, sentiti i rappresentanti regionali delle OO.SS. comparto istruzione e ricerca, con la presente si riscontra agli stessi secondo quanto concordato con le stesse OO.SS.

Per il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time i permessi da concedere saranno determinati nella misura massima di 75 ore annue individuali. Nel caso del personale a tempo determinato con nomina di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), i permessi sono concessi in proporzione alla durata del contratto (50 ore nel primo caso e 38 ore nel secondo).

Qualora si tratti di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA, le ore di permesso concedibili sono rapportate all’orario di servizio.
A tal proposito si allega aggiornamento al Manuale operativo SHAREPOINT nel quale viene descritta la modalità di inserimento di tale nuova tipologia di corso. Si fa presente che al punto 08 è stata inserita una nuova tipologia denominata B1: corso universitario in regime di part-time.
Le istituzioni scolastiche interessate chiederanno all’Ufficio Ambito Territoriale la riapertura della piattaforma SHAREPOINT per apportare la modifica della tipologia di corso.

Effettuata tale modifica, il cruscotto di gestione si aggiornerà con le ore di permesso concedibili.

Le operazioni di modifica dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2025.
Dovranno essere rivalutate le situazioni del solo personale che ha modificato la situazione giuridica e/o di orario settimanale in data successiva al 15 novembre 2024, data di scadenza di presentazione della domanda per fruire dei permessi per il diritto allo studio, obbligato a frequentare i percorsi abilitanti per il conseguimento dei CFU mancanti.

Resta inteso che, relativamente a quanto sopra esposto, i permessi usufruiti dai docenti sono comprensivi del tempo necessario al raggiungimento della sede di svolgimento delle lezioni, dei tirocini e degli esami.

Allegati

 

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Gilda Venezia

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