Quando si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto?
L’OM 60/2020 spiega che “Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche” – ovvero il 30 giugno – “per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento” – ovvero il 31 agosto.
Questa norma ricalca quanto riportava il regolamento supplenze (D.M. 13 giugno 2007) e riguardava le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) – e dovrebbe valere anche per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Secondo alcuni uffici scolastici, il passaggio da un contratto è possibile solo se il docente non ha effettuato la presa di servizio, quindi è bene informarsi prima di effettuare dei passaggi che potremmo pagare caro.
Ricordate poi che per le GPS, non è consentito lasciare una supplenza al 30 giugno per un’altra al 31 agosto nel caso di convocazione proveniente da graduatorie d’istituto.
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Quando è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto? ultima modifica: 2020-10-02T20:58:18+02:00 da
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