Scuola, mobilità e precedente titolarità: la riforma cancellerà la possibilità di rientrare?

di  Gigi Rovelli,  Scuola & Dintorni  31.8.2015.  

Uno degli aspetti più contraddittori della riforma della Buona Scuola è quello riguardante l’applicazione della normativa relativa alla mobilità. In particolare, l’argomento di discussione è quello contenuto nel comma 73 dell’articolo 1 della legge 107/2015, dove si parla di personale docente in esubero o soprannumero: secondo questo indicato da questo passaggio della riforma, i suddetti insegnanti, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, verranno assegnati agli ambiti territoriali.
Significa forse che la riforma della scuola andrà a cancellare i precedenti diritti acquisiti dal docente riguardanti il possibile rientro nell’istituto di precedente titolarità? E’ quanto mai importante chiarire questo aspetto.

In realtà, tutti coloro che hanno titolo per chiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità, potranno continuare ad esercitare tale diritto, entro il limite di otto anni: in pratica, la legge 107/2015 non presenta connotati di retroattività e, pertanto, non va a cancellare i diritti dei docenti che sono andati in soprannumero negli ultimi otto anni e che, ogni anno, hanno provveduto ad inoltrare la loro richiesta di rientro.
Pertanto, se si dovesse rendere disponibile una cattedra, il docente potrà ancora far valere il proprio diritto di rientro alla scuola di precedente titolarità. Resta, comunque, il fatto che il rientro resterà sempre subordinato alle precedenti condizioni stabilite per tale materia all’articolo 7 del vigente contratto di mobilità ovvero che:

  • i docenti interessati dovranno aver prodotto la relativa domanda per ciascuno degli otto anni durante i quali possono esercitare tale diritto;
  • i docenti interessati abbiano espresso come prima preferenza la scuola o istituto relativi alla precedente titolarità; sulla domanda condizionata, l’insegnante, inoltre, è chiamato ad indicare la tipologia del posto, ovvero se si tratta di posto comune oppure sostegno.
Tale diritto, al contrario, non potrà più essere esercitato da tutti quegli insegnanti in soprannumero a partire dal prossimo anno scolastico, i quali torneranno agli ambiti territoriali e, dunque, inclusi negli albi a disposizione dei dirigenti scolastici per la chiamata diretta con incarico triennale.
Scuola, mobilità e precedente titolarità: la riforma cancellerà la possibilità di rientrare? ultima modifica: 2015-08-31T15:35:36+02:00 da
Gilda Venezia

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