di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 19.2.2019
– Il cedolino dello stipendio di febbraio, per i dipendenti della scuola, a tempo indeterminato o con contratto in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, è visibile sul proprio profilo su NoiPa.
Presenti nel cedolino due novità rispetto ai mesi precedenti.
Così come segnala NoiPa, il conguaglio fiscale è il risultato del calcolo complessivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato, che il datore di lavoro, e quindi il sistema NoiPA, è tenuto ad effettuare al termine dell’anno solare. NoiPA effettua il conguaglio a partire dal mese di dicembre sino al mese di febbraio.
Nei primi mesi dell’anno, infatti, il sistema NoiPA effettua il conguaglio relativo al periodo corrispondente all’anno solare precedente tra:
In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del dipendente e viene effettuato il conguaglio contributivo.
Dalle operazioni di calcolo e pagamento può risultare:
Nel cedolino delle competenze di febbraio saranno presenti le somme relative alla proroga dell’elemento perequativo una tantum prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), comprensive degli arretrati non erogati nel mese di gennaio.
L’elemento perequativo è quella misura, avanzata dal governo Gentiloni, che ha consentito, fino al 31 dicembre 2018, un aumento medio per il personale della scuola. Si tratta di una misura per sostenere i redditi più bassi.
Nel CCNL 2016-2018, per far salire gli aumenti lordi mensili sopra gli 85 euro medi, negoziati a novembre 2016 con i sindacati, sono stati previsti due voci aggiuntive, rispetto al “tabellare”.
Una voce è appunto un “elemento perequativo”, che per i docenti della scuola oscilla tra i 3 e i 19 euro, appannaggio essenzialmente delle qualifiche iniziali.
Viene così correttamente ripristinato un elemento retributivo previsto dal CCNL 2016-2018 e che la Legge di Bilancio 2019 ne ha garantito la prosecuzione.
L’Inps, con la nota n.3224 del 30 agosto, ha diffuso dei chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio di questo elemento stipendiale.
L’Inps ha precisato precisa che, stante la sua natura temporanea, l’elemento perequativo non potrà formare oggetto di valutazione ai fini della quota A di pensione, né della base maggiorabile 18% cui hanno diritto gli iscritti alla Cassa-Stato. Né può essere considerato utile neppure ai fini della buonuscita, ossia né del trattamento di fine rapporto (Tfr) né del trattamento di fine servizio (Tfs).
L’emissione e l’esigibilità rappresentano rispettivamente l’inizio e la fine della procedura relativa al pagamento dello stipendio
Più precisamente l’emissione corrisponde alla fase in cui NoiPa raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili al pagamento.
Esistono 3 differenti tipi di emissione:
L’esigibilità rappresenta invece la data in cui viene effettuato l’accredito del pagamento presso il proprio istituto di credito.
Si tratta quindi della fase in cui l’importo spettante si rende disponibile al beneficiario.
Le date di esigibilità sono le seguenti.
Per visualizzare l’importo dello stipendio, bisogna andare su area riservata NoiPa, cliccare su consultazione pagamenti e poi inserire anno e mese di riferimento.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Stipendi scuola, cedolino visibile su NoiPa. A febbraio due novità in busta paga ultima modifica: 2019-02-20T04:11:20+01:00 daTuttoscuolaNews, n. 1125 del 13.5.2024. Valditara: non serve studiare i dinosauri. Cosa dovrebbe cambiare? Con…
di Andrea Ceriani, La Tecnica della scuola, 12.5.2024. Incontenibile, debordante, straripante appare (anzi è) questo…
di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 12.5.2024. Atteso un chiarimento del Ministro. Il comunicato…
La Tecnica della scuola, 12.5.2024. Durata, argomenti e come prepararsi alle prove del concorso. Concorso…
dal blog di Gianfranco Scialpi, 12.5.2024. Valditara e programma di storia. Prosegue il dibattito (unico)…
Tutto Lavoro 24, 11.5.204. Ogni anno, per inerzia, migliaia di docenti – ma anche personale…
Leave a Comment