Categorie: Supplenti

Supplenze, ferie non godute nel 2013: entro il 30 giugno devono essere monetizzate ai precari

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola  30.3.2018

Le ferie dei supplenti

Le ferie dei supplenti possono essere godute solo nei giorni di “sospensione dell’attività didattica”, eccetto i 6 giorni all’anno nei quali il lavoratore deve comunque trovare un sostituto (Art. 13 CCNL).

Fino all’AS 2011/2012 compreso il MIUR alla fine dell’anno scolastico pagava le ferie non godute, ovvero circa una mensilità ogni anno, come previsto dal CCNL.

Nel 2012 divieto di monetizzare le ferie nella PA, anche per i precari

Con il DL 95/12 si è stabilito che tutto il personale della Pubblica Amministrazione dovrà fruire delle ferie e sarà vietata la monetizzazione delle stesse, non godute.

Con circolare 4442/12 e messaggio MEF, si è ritenuto che tale misura si applicasse anche ai precari della scuola e di conseguenza da quel momento non sono state pagate le ferie non godute dei supplenti.

In tal modo, come riportano diverse sentenze, i supplenti maturerebbero delle ferie più giorni di ferie che però non potrebbe in realtà goderne, ne tanto meno monetizzarle.

La rettifica della legge 228/12

In seguito è arrivata la L. 228/12, come ricorda l’avvocato Paolo Languasco, stabilito che il DL 95/12 non si applica ai dipendenti del MIUR con contratto a tempo determinato; al suo posto si applica invece una nuova norma che stabilisce che alla fine dell’anno scolastico debbano essere calcolate le ferie maturate e ad esse debbano essere detratti tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo di lavoro a tempo determinato. Solo se dovessero avanzare dei giorni, questi andranno monetizzati.

Termine di prescrizione è 5 anni

Pertanto, per le ferie non godute nell’anno scolastico 2012/2013 deve ritenersi valido il diritto alla monetizzazione per tutti i contratti a tempo determinato, tranne per i contratti che scadono il 31 agosto.

Come accennato, sono molte le sentenze che hanno dimostrato tale tesi e pertanto, dato che il termine di prescrizione è di 5 anni, gli interessati dovrebbero fare richiesta di pagamento entro il 30 giugno.

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Supplenze, ferie non godute nel 2013: entro il 30 giugno devono essere monetizzate ai precari ultima modifica: 2018-03-30T22:03:23+02:00 da
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