Tar Lazio – Sentenza n. 4253 dell’8 aprile 2016

Avv. Francesco Orecchioni,  Diritto Scolastico,  13.3.2016

– Il Tar Lazio non ammette al concorso i diplomati magistrali del corso linguistico sperimentale.

Con inusuale sollecitudine, pronunciandosi su una richiesta cautelare di ammissione alle prove scritte del concorso per docenti di cui al D.D.G. n. 105/2016, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso di alcuni docenti diplomati presso l’istituto magistrale del corso linguistico sperimentale, ritenendone legittima l’esclusione sancita dal bando di concorso.

Tale decisione si pone in contrasto con consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, già con sentenza del 04.04.2003, n.1769,  confermata da successive pronunce (ex multis, C.d.S. n.3917 del 06.05.2008) aveva ritenuto che: “la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell’art.278 del D.Lgs. 16.04.1994 n.297 (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto Magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie”.

“In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art.279 (anch’esso ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.”

Tale interpretazione veniva ribadita anche con riferimento alle procedure concorsuali “anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di un corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (cfr. Consiglio di Stato, n.3917/2008, nello stesso senso, Consiglio di Stato 23.06.2009, n.7550).

Anche in occasione del precedente concorso a cattedre indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4723/2014, ha affermato il pieno diritto alla partecipazione dei diplomati magistrali ad indirizzo linguistico.

La sentenza che si commenta riconosce l’esistenza dei precedenti giurisprudenziali di segno opposto, pur tuttavia intende discostarsene, ritenendo rinvenibile nel piano di studi del corso sperimentale linguistico il difetto “di una formazione specifica (oltre che del relativo tirocinio) su materie essenziali al fine di assolvere il delicatissimo compito di educare, oltre che di istruire, gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria quali le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale”.

Tale interpretazione si fonda essenzialmente sulla lettura della C.M. n. 27/1991[1]richiamata nel DDG n.105/2016, la quale riproduce i piani di studio dei due corsi sperimentali attivati all’epoca dagli istituti magistrali.

A parere di chi scrive, però,  tale raffronto appare alquanto illogico.

Poiché ai sensi  dell’allora vigente l’art. 197, comma 1  del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) all’epoca in vigore,  “Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio […] dell’istituto magistrale abilita [..] all’insegnamento nella scuola elementare”, il raffronto tra i piani di studio andava effettato non con il corso sperimentale pedagogico-sociale, ma con il corso magistrale tradizionale.

Occorre considerare che il diploma magistrale “tradizionale” veniva rilasciato al termine di un corso quadriennale, mentre il diploma linguistico veniva rilasciato al termine di un corso quinquennale.

Certamente, il piano di studi non era del tutto sovrapponibile, ma non si può dimenticare che -nel periodo che ha preceduto l’attivazione della sperimentazione- nelle scuole elementari non si insegnavano le lingue straniere, creando un notevole dislivello tra la scuola italiana e le scuole degli altri paesi europei[2].

In questo quadro va letta la previsione di un percorso di studi all’interno dell’istituto magistrale per il potenziamento delle competenze linguistiche dei futuri maestri, in vista dell’attuazione dell’imminente riforma della scuola elementare con l’inserimento della lingua straniera.

Tale corso di studi – attivato non a caso dagli istituti magistrali- era molto più impegnativo del corso tradizionale, prevedendo un percorso di 5 anni di studi (in luogo dei 4 di quello tradizionale) con un monte ore annuale di 35 in luogo delle30/32 del corso tradizionale.

Per quanto riguarda le discipline previste nel corso tradizionale, esaminando il piano di studi (D.M. 1° dicembre 1952, Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1953), si vedrà che in esso non compaiono affatto quelle discipline che secondo il bando di concorso sarebbero indispensabili per poter accedere al concorso, vale a dire: “Scienze dell’Educazione, Psicologia generale, Psicologia sociale, Metodologia ed esercitazioni didattiche”.

Eppure, ai sensi del bando di concorso “i candidati in possesso del titolo di studio conseguito (…) al termine dei corsi quadriennali” hanno il diritto di partecipare alle prove di concorso.

Nella possibilità – prevista dal bando- di accedere al concorso per i diplomati magistrali “tradizionali” con un titolo conseguito al termine di un corso quadriennale e nel diniego di consentire analogo accesso ai diplomati magistrali del corso sperimentale linguistico (pur non essendo previsto per entrambe le tipologie lo studio delle discipline indicate nel bando) appaiono rinvenibili degli indubbi profili di irragionevolezza del D.D.G. n.105/2016.

La sentenza in commento non sembra idonea a dissipare tali perplessità.

Avv. Francesco Orecchioni

Tar Lazio – Sentenza n. 4253 dell’8 aprile 2016 ultima modifica: 2016-04-14T05:33:17+02:00 da
Gilda Venezia

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