Vincitori concorso PNRR1: prova finale svolta max due volte. il MUR, ha indicato l’8 agosto come termine ultimo per il conseguimento dell’abilitazione
OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, ha analizzato una questione specifica riguardante il percorso post-concorso per i vincitori del PNRR1. Un focus particolare è stato posto sull’eventualità del mancato superamento dell’esame finale del corso abilitante.
Si tratta di un’ipotesi rara, ma disciplinata dalla normativa vigente. In caso di mancato superamento dell’esame finale previsto al termine del corso abilitante, la normativa consente al candidato un’altra possibilità di ripetere l’esame.
Il superamento dell’esame resta condizione necessaria per completare il percorso di abilitazione previsto per i vincitori del concorso PNRR1.
Il costo per l’accesso alla prova finale è a carico dei partecipanti. Il prezzo è stabilito nell’art. 12 comma 3 ” I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150″, ferme restando l’esonero per il i candidati con disabilità.
E’ determinato dall’art. 9 comma 6 del DPCM 4 agosto 2023
“La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale e’ superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.”
E’ sempre l’art. 9 comma 7 a prevedere
“Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo e’ acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.”
La prova finale del percorso di completamento per i vincitori del concorso PNRR può essere ripetuta ancora un’altra volta in caso di esito negativo.
A stabilirlo è l’art.-18bis del Decreto L.vo n. 59/2017
Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in accordo con il MUR, ha indicato la data dell’8 agosto come termine ultimo per il conseguimento dell’abilitazione da parte dei docenti che stanno seguendo i percorsi di completamento da 30 e 36 CFU per permettere il completamento delle operazioni per la trasformazione dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato dal 1° settembre 2025.
In nessun documento però è indicato entro quanto tempo dovrebbe essere ripetuta la prova e il relativo esito negativo per comporta la decadenza dalla graduatoria.
Si può ipotizzare che entro la data dell’08 agosto le Università prevedano una eventuale seconda chance oppure è prevista la proroga del contratto a tempo determinato e ci saranno tempi più lunghi per poter svolgere la prova?
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