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Vincolo triennale dopo trasferimento su scuola richiesta: chi riguarda

Orizzonte Scuola, 16.2.2020

– Il vincolo triennale riguarda la scuola di titolarità ottenuta con il trasferimento e richiesta con preferenza analitica. Non influisce l’ordine con il quale è stata inserita la preferenza

Un lettore ci scrive:
“Nel 2019 ho presentato domanda di trasferimento su tre scuole specifiche nel mio comune di residenza. Ho ottenuto il trasferimento nella scuola che era la mia terza scelta. Ho il vincolo dei tre anni? “

Con la mobilità 2019/20 è entrata in vigore la nuova disposizione stabilita nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità riguardante il vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata nel movimento volontario

Riferimenti normativi

Nel succitato articolo si stabilisce, infatti, quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [….]”

Il vincolo triennale si applica, quindi, in seguito a mobilità volontaria su scuola richiesta con preferenza analitica oppure, nel caso di trasferimento su altra tipologia di posto o di mobilità professionale, con preferenza sintetica nel comune di titolarità

Vincolo triennale: si applica per tutte le preferenze analitiche

Nel caso di preferenza analitica, il vincolo triennale si applica sempre, per tutte le preferenze analitiche inserite nella domanda a prescindere dall’ordine con il quale risultano inserite.

Il docente soddisfatto su una scuola richiesta analiticamente sarà sottoposto al vincolo triennale in ogni caso, vincolo triennale, quindi, se la scuola risulta nella domanda la prima preferenza espressa oppure l’ultima sede richiesta analiticamente

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, avendo ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta avrà il vincolo triennale su tale scuola anche se era la terza preferenza espressa nella domanda. Si ribadisce, infatti, che il vincolo di permanenza triennale non si applica solo nella prima scuola richiesta , ma in tutte le sedi richieste analiticamente

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Vincolo triennale dopo trasferimento su scuola richiesta: chi riguarda ultima modifica: 2020-02-16T22:09:14+01:00 da
Gilda Venezia

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