di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 27.4.2015
Un’accurata scheda UIL sull’utilizzazione del personale docente e Ata in caso di chiusura totale della scuola, o solo di uno o più plessi, o di sospensione delle lezioni per chiusura parziale.I permessi ordinari o straordinari per esercitare il diritto di voto, le agevolazioni sulle spese di viaggio, riposi compensativi per il personale impegnati nei seggi, permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.
SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE: UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
In occasione delle prossime elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio, di conseguenza, e i docenti e gli ATA non presteranno attività lavorativa.
Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali: in tali occasioni le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica. Ciò in quanto, l rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono.
Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.
Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.
a) Ricordiamo che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 ( flessibilità contrattata).
C) IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell’attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: in tale caso il personale ATA è obbligato a svolgere i proprio servizio secondo la normale programmazione.
I PERMESSI PER LE ELEZIONI:
PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
la materia è riassunta dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992.
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.
In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:
AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO,
su presentazione della tessera elettorale:
PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI:
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo).
PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE:
Il personale con contratto a tempo indeterminato, può richiedere, cumulativamente,
Il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico ( fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche ( fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del CCNL 2006-2009.
Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini dell trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2006-2009.
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