Alunni diversamente abili, giusto il risarcimento del danno se l’assegnazione delle ore non è corretta

– L’assegnazione delle ore di sostegno ad un minore portatore di handicap grave non coincidenti con quelle indicate nel Piano educativo individuale determina una lesione del diritto allo studio dell’alunno disabile, che assume un rango fondamentale nella nostra Costituzione e che, in quanto tale, legittima la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito, in base all’articolo 2059 Cc. A ribadirlo è il Consiglio di Stato nella sentenza 1286/2016.

La vicenda
A rivolgersi alla giustizia erano i genitori di una minore affetta da handicap di particolare gravità secondo la legge 104/1992, alla quale il Piano educativo individuale elaborato dagli organi competenti aveva assegnato 17 ore settimanali di sostegno, mentre di fatto l’istituto scolastico ne aveva concretamente attribuito 14. I giudici del Tar avevano ordinato che il monte ore previsto venisse rispettato e concesso altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla famiglia, liquidati in via equitativa nella misura di 500 euro per ogni mese di mancata fruizione, per un totale di circa 5mila euro. L’Amministrazione scolastica si opponeva però alla domanda risarcitoria ritenendo assolutamente non provato il danno subito dalla famiglia dell’alunna.

La decisione
I giudici amministrativi ancora una volta si oppongono alle resistenze dell’Amministrazione scolastica confermando la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del risarcimento del danno non patrimoniale, nonché in ordine alla prova e alla liquidazione equitativa. Quanto all’esistenza del danno, il Consiglio di Stato afferma che «la riduzione del fondamentale supporto del sostegno educativo erogato al disabile costituisce fonte di danno non patrimoniale secondo l’articolo 2059 Cc qualificabile come danno esistenziale», in quanto il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha nella nostra Costituzione rango di diritto fondamentale che come tale deve essere rispettato. Quanto alla prova e alla liquidazione equitativa, poi, la delicata e particolare situazione di specie consente il ricorso ad una valutazione equitativa da parte del giudice. E tenuto conto della particolare inabilità del minore e del periodo di mancata fruizione delle ore di sostegno, ovvero 3 ore sulle 17 assegnate, pare equa la quantificazione del danno in 500 euro mensili.

Alunni diversamente abili, giusto il risarcimento del danno se l’assegnazione delle ore non è corretta ultima modifica: 2016-05-19T06:34:10+02:00 da

Gilda Venezia

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