di Manuela Calautti, Altalex, 24.2.2025.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 tutela le persone portatrici di handicap e prevede una serie di benefici a loro favore, per favorirne l’integrazione nel contesto sociale ed evitare situazioni di marginalità; la normativa è stata modificata di recente, con l’eliminazione della terminologia riferita all’handicap, sostituita con la parola disabilità e l’avvio di una sperimentazione in alcune province italiane.
Sommario
La legge 104/92 è una legge che tutela la persona portatrice di handicap (definizione in uso fino al 31 dicembre 2024 in alcuni territori) ovvero con disabilità (definizione in vigore dal 1 gennaio 2025 nei territori interessati dalla sperimentazione ex art. 33 D.Lgs. n. 62/2024, dal 1° gennaio 2026 in tutta Italia).
Il Legislatore del 1992 ha emanato la Legge n. 104 con delle finalità ben precise:
a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomiadella persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economicadella persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusionesociale della persona handicappata.
I benefici ex lege 104/92 (scarica la mind map in calce) spettano alla persona portatrice di handicap e al portatore di handicap grave:
Per una maggiore inclusività, la definizione della condizione di disabilità è stata recentemente modificata con il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha apportato le seguenti sostituzioni terminologiche:
L’art. 33 del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, inoltre, ha stabilito l’avvio di una fase sperimentale per l’accertamento dello status di persona portatrice di handicap/con disabilità avente diritto a sostegni, che interessa solo alcune province italiane: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. In queste province dal 1 gennaio 2025 la certificazione medica attestante la condizione di disabilità dovrà esser inviata all’INPS esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.
Nei territori interessati dalla sperimentazione, come sopra individuati, a decorrere dal 1° gennaio 2025 sarà adottata la nuova definizione di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, individuabile in quella persona che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base. Il concetto di handicap grave viene sostituito dal sostegno intensivo determinante priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Questa nuova definizione di handicap si applicherà al resto del territorio nazionale dal 1° gennaio 2026.
Il soggetto che intende presentare domanda per l’accertamento della sua situazione di portatore di handicap/disabilità deve rivolgersi con apposita domanda amministrativa all’INPS, corredata da certificato medico.
Dopo la presentazione della domanda, l’istante viene sottoposto a visita presso una commissione medica composta da tre componenti (dal 2026 si chiamerà unità di valutazione di base), che all’esito della visita medica emette un verbale con cui riconosce o disconosce lo status di persona portatrice di handicap/disabilità, e in base al grado di handicap/disabilità variano i benefici di cui il soggetto può usufruire.
Se l’istante non è d’accordo con la valutazione medica compiuta dalla commissione/unità di valutazione di base, può rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria presentando un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.
Dal 30 giugno 2024 è stato introdotto nella legge 104/92 il concetto di accomodamento ragionevole, che individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato, e viene attivato in via sussidiaria all’istante, senza che venga limitato il di lui diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dall’attuale legislazione.
L’accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all’entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo, e ai fini del riconoscimento deve tenersi conto delle esigenze della persona con disabilità.
La domanda di accomodamento ragionevole, così come quella di riconoscimento dello status di portatore di handicap/disabile grave, è ricorribile innanzi all’autorità giudiziaria.
I benefici di cui alla legge n. 104/92 sono molteplici e di varia natura; per quanto concerne la cura e la riabilitazione, sono previsti:
Gli interventi per inserimento e integrazione sociale sono i seguenti:
La persona portatrice di handicap ha diritto al servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di organizzazioni di volontariato, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta o cittadini maggiorenni che chiedano di svolgere attività di volontariato, purché abbiano una specifica formazione.
Per la tutela dei soggetti affetti da handicap grave (art. 3 comma 3) i comuni, le regioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono realizzare comunità alloggio e centri socio-riabilitativi dedicati, nonché servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale di tali soggetti, d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica e con gli organi collegiali per la scuola.
La persona con handicap/disabilità che abbia avuto l’autorizzazione alla cura in un centro estero di altissima specializzazione, ove non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati in deroga all’art. 7 del decreto 3 novembre 1989, ha diritto al rimborso del soggiorno proprio e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro.
Nel caso di persona portatrice di handicap/disabile minorenne, deve comunque essere garantita l’educazione e l’istruzione scolastica; per questo motivo il bambino deve essere inserito negli asili nido, nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sino alle istituzioni universitarie.
Al fine di garantire l’obbligo scolastico ai minori portatori di handicap/disabili che siano temporaneamente impediti, per motivi di salute, a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica tramite la frequenza di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
Per la conclusione dei percorsi scolastici in cui siano previste prove scritte, i soggetti portatori di handicap/disabilità hanno il diritto a svolgere prove equipollenti e con tempistiche più lunghe, in presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Analoghe idonee garanzie sono previste per lo svolgimento degli esami universitari, per lo svolgimento di concorsi pubblici e per la partecipazione a corsi di formazione professionale specificamente dedicati a soggetti portatori di handicap/disabilità.
L’integrazione lavorativa è favorita tramite le associazioni ed organizzazioni di volontariato, gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, di lavoro e di sevizi e i centri di lavoro guidato iscritti negli appositi albi regionali. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica.
a persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ed ha inoltre precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
I comuni dispongono interventi per consentire alla persona handicappata/con disabilità di usufruire del trasporto pubblico così come i cittadini normodotati e assicurano inoltre modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
Le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida del soggetto portatore di handicap/disabilità titolare di patente A, B, C o speciali con incapacità motorie permanenti; devono essere inoltre riservati, in ciascun comune, appositi parcheggi riservati ai veicoli delle persone portatrici di handicap/disabilità, i quali devono apporre il relativo contrassegno sul parabrezza del veicolo in maniera visibile.
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