Orizzonte Scuola, 7.3.2018
– Una interessante sentenza del TAR sezione Campania n° 937 del 12 febbraio 2018 affronta il caso della legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe superiore e la mancata attivazione dei corsi di recupero, fattispecie che viene spesso lamentata dalle famiglie degli alunni “bocciati”.
Sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe scolastica superiore i giudici affermano che “ non può incidere l’eventuale incompleta, carente o omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi.
Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell’alunno, tuttavia le eventuali carenze nell’esercizio di tale attività non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione dell’allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall’alunno stesso e che devono, in ogni caso, essere idonee a consentire la proficua prosecuzione degli studi.”
Sulla base di tale motivazione il ricorso verrà rigettato.
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Bocciatura confermata, anche se la scuola non ha attivato corsi di recupero. Sentenza ultima modifica: 2018-03-07T12:15:40+01:00 dadall'USR per il Veneto, aggiornato il 13.5.2024. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio…
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