INSEGNANTI

Il docente e la protezione dei minori. Profilo e l’obbligo di denuncia

dal blog di Gianfranco Scialpi, 31.1.2026.

Il docente e la protezione dei minori. Il profilo di pubblico ufficiale
comporta dei doveri inevitabili. I reati con obbligo di denuncia.

Il docente e la protezione dei minori. Il profilo di pubblico ufficiale

Il docente e la protezione dei minori. Oggi la scuola non può essere considerata solo un luogo di istruzione. Nelle sue aule accoglie persone, quasi tutte minorenni, e quindi soggetti del diritto al ben-essere e alla protezione. Chi ogni giorno entra in questi ambienti sperimenta le tante fragilità dei nostri ragazzi che si oggettivano in silenzi, ritiro sociale chiusure, comportamenti aggressivi o eccessivamente remissivi… Tutte espressioni di un dis-agio (non star bene con se stessi) generazionale che dovrebbe preoccupare genitori e insegnanti.
Quest’ultimo ricopre la funzione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Da qui discende che il docente quando è informato in vario modo di un reato perseguibile d’ufficio è obbligato a denunciarlo per iscritto. Detto diversamente l’obbligo non ammette alternative, ma solo una modalità obbligata e non legata alla presentazione di una denuncia da arte della famiglia o dell’allievo/studente (quasi sempre minorenne).

I reati con obbligo di denuncia

Sinteticamente illustriamo i reati verso i quali il docente ha l’obbligo di denuncia.

  • Violenze fisiche in famiglia (art. 572 c.p.)
  • Abusi sessuali (art. 609-bis e seguenti c.p.):
  • Abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.)
  • Lesioni gravi o gravissime (artt. 582-585 c.p.)
  • Abbandono di minore (art. 591 c.p.): «Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo, è punito con la reclusione…».
  • Abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.): «Chiunque abusa dei mezzi di correzione in danno di una persona sottoposta alla sua autorità è punito con la reclusione fino a sei mesi».
  • Evasione scolastica (art. 570-ter c.p.)
  • Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis – 600-sexies c.p.): Con l’avvento di Internet e del Web 2.0 questi reati includono anche “l’induzione, lo sfruttamento o la detenzione/distribuzione di materiale pedopornografico.

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Gilda Venezia

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