Nella fattispecie, l’Amministrazione scolastica aveva negato il suddetto punteggio sulla scorta di una illegittima applicazione della normativa in materia.
Il Giudice del Lavoro di Lecce ha invece dichiarato che il periodo nel quale i ricorrenti hanno goduto del congedo straordinario, al fine di effettuare il dottorato di ricerca, va computato quale periodo utile ai fini della maturazione del punteggio nelle GAE e con conservazione del trattamento economico dovuto anche per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
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