Esame di Stato secondaria di I grado, lingue straniere: il voto sarà unico

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 9.4.2018

–  Tutte le novità, anche per disabili, DSA e colloquio –

A partire da quest’anno la prova scritta di lingue straniere, all’esame di Stato del I ciclo, subisce importanti modifiche per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.62 del 2017; il successivo Decreto ministeriale n.741 del 2017 e la Nota ministeriale n. 1865 hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito.

La novità più consistente è la strutturazione della prova scritta, che dovrà essere articolata in due sezioni distinte rispettivamente per l’inglese e la seconda lingua comunitaria. Il legislatore ha inteso unificare la valutazione delle due prove scritte, predisponendo che essa sia espressa attraverso un unico voto ed eliminando a priori l’utilizzo di frazioni decimali.

E’ opportuno sottolineare che le modalità di svolgimento della prova, la stessa strutturazione nonché la valutazione sono rimesse ai criteri stabiliti dal collegio docenti e riconfermati in sede di riunione preliminare. Alla base della determinazione dei criteri è importante rispettare le disposizioni dei decreti sopra citati e della Nota ministeriale 1865, ulteriormente esplicativa sull’argomento, ricordando che le decisioni spettano al collegio unitario, a prescindere delle proposte avanzate nei dipartimenti disciplinari.

Prima di tutto sarà necessario predisporre la prova d’esame, scegliendo tra le tipologie di traccia, proposte dal D.M. n.741, che saranno oggetto della prova. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline. Si stabiliranno altresì la durata oraria della prova nonché le modalità di correzione e valutazione.

Per arrivare al voto unico è esclusa la media dei due voti risultanti dalle due sezioni. Tale principio dovrà essere categoricamente rispettato, pena l’insorgere di possibili contenziosi che potrebbero fare appello proprio su questo aspetto. In fase di definizione dei criteri, è utile quindi essere chiari su questo punto e dare piena attuazione a quanto stabilito nell’art.12 del D.M. n.741 del 2017.

Alle indicazioni sopra richiamate, si aggiunga che nella predisposizione dei criteri si dovrà tenere conto degli alunni con disabilità e con DSA certificati.

Qui di seguito, si indicano gli articoli del D.Lgs.62/2017 e del decreto 741/2017 utili alla definizione dei criteri.

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI

art.8 del Decreto Legislativo n.62 del 2017 Svolgimento ed esito esame di Stato

La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e valutazione

art.5 D.M. n.741 Riunione preliminare e calendario delle operazioni

La commissione, nell’ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame (…) e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove. Detti criteri che riguardano anche le lingue straniere potrebbero essere già stati stabiliti nelle riunioni di dipartimento in corso d’anno scolastico e deliberati in seno al collegio docenti unitario.

DURATA ORARIA DELLA PROVA

art.5 D.M. n.741

“la durata della prova non deve superare le quattro ore”

COMPETENZE DA VALUTARE

art.9 D.M. n.741 del 2017 “Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere”

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo, e in particolare al Livello A2 per l’inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria”

ARTICOLAZIONE DELLA PROVA

art.9 D.M. n.741 del 2017 “Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere”

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e la seconda lingua comunitaria”

PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE E TIPOLOGIE

art.9 D.M. n.741 del 2017 “Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere”

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo”

Le tipologie delle tracce sono:

a)questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b)completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c)elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d)lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e)sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nella Nota ministeriale n.1865 del 2017 è specificato che le tipologie possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

art.12 D.M. n.741 del 2017

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare”

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”

In riferimento a quest’ultimo punto è bene tenere presente che:

● sia il D.M. n.741 del 2017 sia la Nota ministeriale n.1865 del 2017 non utilizzano l’espressione “media dei voti”;

● il voto è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali;

● non sarà possibile ricorrere alla media dei voti delle due lingue, quest’ultima è esclusa e confermata nello stesso preambolo del D.M. n.741 del 2017 “Considerata l’opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n.62 fa espresso riferimento ad una sola prova di lingue ancorché articolata in due sezioni”.

Esclusa l’indicazione di due voti distinti

Proposta per la predisposizione della griglia di correzione e valutazione:

la valutazione è in decimi, si potrebbe optare per la costruzione di un’unica griglia per le due lingue, assegnando ad esempio rispettivamente 5 punti alla lingua inglese e 5 punti alla seconda lingua comunitaria.

Se il risultato riporta un voto con frazione decimale, non previsto dal D.M. 741/2017, nella riunione preliminare sarebbe opportuno stabilire se in caso di frazione pari o superiore a 0,5 esso debba o meno essere arrotondato all’unità superiore.

ALUNNI CON DISABILITA’

art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all’art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017, il comma 6 espressamente prevede che “Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale”.

Art.14 D.M.741 del 2017

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’art.7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove”.

ALUNNI CON BES

Il decreto legislativo n.62 del 2017 non prevede strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES non certificati, fatta eccezione per i DSA la cui valutazione è disciplinata nell’art.11 del decreto ed è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Nella seduta preliminare la commissione, per gli alunni con DSA, dovrà fare riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 dell’art.11 del D.lgs. 62 del 2017:

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 (comma 13 art.11 D.lsg. n.62 del 2017).

D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe”.

D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell’art.14, ha specificato che “nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”.

Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

1. riprendere le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;

2. ratificare i criteri valutativi di cui al comma 8 dell’art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adotterà, sulla base del piano didattico personalizzato, per ogni alunno che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.

3. stabilire:

  • tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
  • gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
  • i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
  • le prove differenziate in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

Sui livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa e sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo

L’articolo 9 del D.M. n.741 del 2017 specifica che la prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria.

Più avanti è sottolineato che la commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

In riferimento a ciò sarebbe opportuno definire in sede di dipartimento disciplinare, da ratificare poi nel collegio unitario, quali competenze, desunte dai documenti sopra citati, saranno oggetto di valutazione durante la prova scritta e il colloquio delle lingue straniere.

Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa riporta nella scala globale i seguenti descrittori:

A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Il colloquio nelle lingue straniere

art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e art.10 del D.M. 741

In sede di riunione preliminare, si definiranno anche le competenze relative alle lingue straniere che saranno oggetto di valutazione, così come indicato nell’art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e nell’art.10 del D.M. 741. Il riferimento resta il profilo finale dello studente stabilito nelle Indicazioni nazionali.

Nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si legge:

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea”.

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Esame di Stato secondaria di I grado, lingue straniere: il voto sarà unico ultima modifica: 2018-04-09T07:31:42+02:00 da
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