Quale differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, chi può presentare la domanda?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  24.6.2017

– In data 21 giugno 2017 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità annuale per il prossimo anno scolastico 2017/18.

La mobilità annuale comprende due tipologie di movimento, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, che per essere richiesti necessitano di requisiti differenti, dei quali parleremo in specifici articoli, e determinano la possibilità di prestare servizio per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità o di incarico triennale senza, però, modificare la titolarità del docente oppure, nel caso dei docenti in esubero senza sede, l’utilizzazione consente l’attribuzione della scuola in cui prestare servizio il prossimo anno scolastico.

Nell’art.1 comma 4 del CCNI sulla mobilità annuale appena firmato, si chiarisce, infatti, che gli effetti giuridici del contratto hanno validità esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18

Con le utilizzazioni l’obiettivo ministeriale, come chiarisce il succitato art.1, è quello di “realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero”

Con le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie si intende perseguire “la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati”

Come gli anni scorsi e con le finalità indicate, anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante in sintonia con l’art.10 comma 10 del CCNL/2007:

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo”

Se il docente, in seguito ad utilizzazione o assegnazione provvisoria in grado di istruzione differente, ha il diritto ad un trattamento economico maggiore, la Direzione regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovrà essere predisposto dalla Direzione regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale in base ai titoli professionali, in relazione alle tipologie di posto e alle classi di concorso per le quali i docenti possono ottenere utilizzazione o assegnazione provvisoria.

La valutazione dei titoli per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie segue due specifiche e differenti tabelle, l’allegato 2 per le utilizzazioni e l’allegato 3 per le assegnazioni provvisorie, dove vengono riportate tutte le voci che consentono di valutare un preciso punteggio.

Se, per le utilizzazioni, la tabella è comprensiva di tre parti (parte I) Anzianità di servizio, parte II) Esigenze di famiglia e parte III) Titoli generali), per le assegnazioni provvosorie, invece, la tabella è costituita da una sola parte che riguarda le esigenze di famiglia che rappresentano le uniche voci valutabili escludendo, quindi, il punteggio relativo ai titoli e al servizio che possono essere presi in considerazione soltanto per le utilizzazioni.

In ambedue i casi possono essere valutati solo i titoli e i requisiti posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente titolare di cattedra e/o posto nella scuola, è formulata da ciascuna istituzione scolastica dove il docente presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di serviziio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per quanto riguarda, invece, i docenti titolari su ambito o su provincia e privi di incarico triennale la valutazione dei titoli è formulata dagli Uffici territorialmente competenti.

Ai fini della valutazione delle domande di mobilità annuale, risultano importanti le seguenti precisazioni fornite nell’art.1 comma 7 del contratto:

  • Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha la maggiore anzianità anagrafica

I termini per la presentazione delle domande, con relativa scadenza, non sono stati ancora stabiliti e, come abbiamo sottolineato nel nostro articolo, verranno fissati dopo la registrazione del contratto integrativo.

Come abbiamo prontamente anticipato, il contratto sarà registrato in questi giorni e subito dopo, anche in assenza del testo definitivo, si darà il via libera alla presentazione delle domande su Istanze on line. Presumibilmente nel periodo fine giugno – inizi luglio si potrà iniziare a compilare e inviare la domanda.

Il personale docente che sarà interessatio da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative al prossimo anno scolastico 2017/18, come stabilisce l’art.1 comma 10 del CCNI, “verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa”

Questi docenti, quindi, avranno la possibilità di presentare domanda di mobilità annuale (utilizzazione e/ assegnazione provvisoria) anche oltre i termini di scadenza delle istanze

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Quale differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, chi può presentare la domanda? ultima modifica: 2017-06-25T11:55:29+02:00 da
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