Riforma Pensioni, dal 2017 uscita flessibile anche con la RITA

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di Bernardo Diaz,  PensioniOggi,  1.12.2016

–  I lavoratori che fanno ricorso a forme di previdenza complementare potranno riscuotere le somma dai 63 anni godendo di una tassazione agevolata tra il 15% ed il 9% a seconda degli anni di iscrizione al Fondo.

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Non solo Ape volontario per anticipare l’uscita. Il testo della Legge di Bilancio conferma anche la possibilità di anticipare l’erogazione della pensione integrativa in attesa di raggiungere l’età pensionabile nel regime previdenziale pubblico obbligatorio. Un’ipotesi della quale si era discusso nei giorni scorsi in vista della presentazione ufficiale della manovra.

In particolare potranno chiedere l’erogazione anticipata della rendita integrativa le stesse coorti di lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l’Ape dal prossimo 1° maggio 2017. La facoltà interesserà, quindi, i soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni) con l’ulteriore condizione, di avere una pensione non inferiore a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo inps, circa 700 euro lordi al mese, certificato dall’Inps così come prevista dalla normativa sull’Ape.

L’agevolazione consisterà nella possibilità, se il rapporto di lavoro è cessato (per qualsiasi ragione), di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. Cioè sino ai 66 anni e 7 mesi di età. L’operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta del 2 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In sostanza per ogni anno di iscrizione ulteriore al 15° anno il lavoratore godrà di una riduzione dello 0,3% sino ad abbassare l’aliquota sostitutiva al 9%. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. La previsione si applicherà anche per i dipendenti pubblici che hanno aderito a fondi pensione complementari loro destinati.

Di particolare importanza la Rendita Integrativa Anticipata potrà essere riscossa a prescindere dall’adesione all’APE volontaria: il lavoratore avrà, dunque, la massima flessibilità nello scegliere se e quanta parte dell’assegno pensionistico futuro farsi anticipare dallo scoccare del 63° anno di età attraverso l’APE normale. Si pensi ad esempio ad un lavoratore che avrebbe diritto ad una pensione lorda di 2.500 euro al mese. Questi potrebbe decidere di farsi anticipare il 50% del valore netto della pensione tramite l’APE volontario, invece che una percentuale superiore, e chiedere contestualmente l’erogazione anticipata di una parte o l’intera pensione complementare a cui avrebbe diritto attraverso la RITA. Fiscalmente l’operazione “anticipo” è interessante in quanto il reddito derivante dall’APE non concorrerà al prelievo Irpef mentre quello erogato tramite la RITA sarà soggetto ad un prelievo fiscale oscillante tra il 9 ed il 15%. 

In questo modo Rita divente­rebbe un’opzione degna di nota su cui i lavoratori possono contare per integrare il loro reddito negli an­ni di passaggio alla pensione, con la certezza che una volta ot­tenuta la rendita anticipata essa sarà cumulabile (come lo sarà la stessa Ape) con eventuali nuovi redditi da lavoro. Inoltre il lavoratore, riducendo l’APE richiesto, riuscirà a contenere anche la decurtazione della pensione finale per i successivi 20 anni. Resta inteso che il lavoratore potrà anche non optare per l’APE e chiedere solo la riscossione anticipata dell’intero capitale accredito sul fondo pensionistico complementare tramite la RITA. Relativamente alla quota parte della prestazione pensionistica integrativa, non percepita sotto forma di RITA, resteranno applicabili le disposizioni fiscali vigenti.

Alla novità, specifica il testo della legge di Bilancio, potranno accedere i lavoratori del settore privato nonché dei lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità resteranno, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.

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Riforma Pensioni, dal 2017 uscita flessibile anche con la RITA ultima modifica: 2016-12-01T21:14:50+01:00 da
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