Esame maturità 2018: riunione plenaria e riunione preliminare delle commissioni d’esame

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Orizzonte Scuola, 27.5.2018

– La commissione d’esame per la maturità 2018, come stabilisce l’art.12 comma 1 dell’OM n.350/2018, si riunisce nella sua interezza il 18 giugno 2018 alle ore 8,30, presso l’istituto di assegnazione.

Partecipano alla riunione plenaria il Presidente e i Commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai Commissari interni di ciascuna delle due classi

In sede di riunione plenaria il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei Commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i Commissari esterni, oppure al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un Commissario interno.

Riunione plenaria: finalità

Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione,stabilisce quanto segue:

  • fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni
  • individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale

Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, aventi Commissari interni che operano separatamente, il Presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali Commissari interni, i medesimi docenti.

Riunione preliminare: nomina vice-presidente e segretario

All’interno di ogni commissione d’esame il Presidente, per garantire il regolare funzionamento della commissione stessa per tutto il periodo di svolgimento dell’esame, può delegare un proprio sostituto scelto tra i Commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

Il Presidente sceglie, inoltre, un Commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.

Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione, fissata dall’OM per il 18 maggio 2018, dovrà essere riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

Riunione preliminare: adempimenti obbligatori da parte dei membri della commissione d’esame

Tutti i componenti la commissione d’esame sono tenuti , in sede di riunione preliminare, a formalizzare per iscritto alcune dichiarazioni indispensabili per la validità degli esami di Stato.

Nello specifico si sottolinea quanto stabilisce l’art.15 dell’OM n.350/2018:

1- devono dichiarare se hanno istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale

2- devono dichiarare l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il Presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei Presidenti che si trovino nella stessa situazione.

I Presidenti e i Commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nell’art.15 comma 4 della succitata OM n.350/2018 viene richiamata l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea “la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei Commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare

Riunione preliminare: verifica degli atti e dei documenti

In sede di riunione preliminare un altro importante adempimento al quale è tenuta la commissione d’esame è il controllo degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.

In particolare la commissione esamina:

a) elenco dei candidati

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione per merito con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame

c) certificazioni relative ai crediti formativi

d) copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito

f) per i candidati esterni, l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito

g) documento finale del consiglio di classe, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c) e la documentazione per il corso annuale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d)

h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti previsti nell’art. 22 dell’OM n.350/2018, in particolare individuando gli alunni con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate

j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione

Come procedere in caso di irregolarità nella documentazione

Se nella documentazione esaminata dalla commissione d’esame, il Presidente rileva delle irregolarità, potrà procedere in modo differente a seconda della tipologia di irregolarità riscontrata.

1- Irregolarità insanabili
Il Presidente provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva

2- Irregolarità sanabili dall’istituto sede d’esame
Il Presidente invita il Dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe

3- Irregolarità sanabili dal candidato
Il Presidente invita il candidato a regolarizzare la documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

Riunione preliminare: criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame

Ai fini dello svolgimento dell’esame, in sede di riunione preliminare la commissione stabilisce quanto segue:

1- il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati, finalizzate all’avvio del colloquio, come stabilito nell’art.14 comma 4 dell’OM n.350/2018

2- i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte

3- i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, in sintonia con le disposizioni previste nell’art.21 dell’OM

4- i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti

5- i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico per i candidati esterni, come previsto nell’art.8 comma 11 dell’ordinanza ministeriale

6- i criteri per l’attribuzione della lode

Le decisioni prese e deliberate in sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, devono essere opportunamente motivate e verbalizzate

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Esame maturità 2018: riunione plenaria e riunione preliminare delle commissioni d’esame ultima modifica: 2018-05-27T09:39:15+02:00 da
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