di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 30.5.2018
– Lo scorso 3 maggio è stata firmata l’annuale ordinanza con le indicazioni operative per i consigli di classe, le commissioni, le candidate e i candidati e la sintesi del calendario degli Esami.
Esaminiamo i criteri che la commissione d’esame deve adottare per la correzione e valutazione delle prove scritte.
Correzione e valutazione delle prove scritte
Una volta conclusa la terza prova, la Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
Per la valutazione delle prove, la commissione dispone di 15 punti massimi per la valutazione di ciascuna prova scritta per un totale di 45 punti; a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Tali punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Se ancora nessuna delle proposte riesce a raggiungere la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato.
In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
Queste operazioni si troveranno dettagliatamente nel verbale, che riporterà anche le motivazioni. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve contenere inoltre l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui orali (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). In questo conteggio non vengono considerati le domeniche e i giorni festivi intermedi. La commissione d’esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione.
Per quanto riguarda i candidati dei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti del vigente ordinamento (D.P.R. n. 263/2012) il cui Piano di Studio Personalizzato (PSP), definito nell’ambito del Patto Formativo Individuale (PFI) elaborato dalle Commissioni ai sensi del punto 3.2. delle Linee guida (0.1. 12-3 2015), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad intere discipline.Possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio. Viene fatto salvo l’accertamento delle competenze in esito del profilo professionale.
Le commissioni possono procedere alle correzioni della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari secondo il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n.319, relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”.
Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 è ancora in vigore limitatamente ai corsi sperimentali del previgente ordinamento.
L’ordinanza Miur
La prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedì 18 giugno, alle ore 8.30. La prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 8.30, per una durata massima di 6 ore.
La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.
La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30.
La quarta prova, che si effettua nei licei e negli istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è programmata per giovedì 28 giugno alle 8.30. Le studentesse e gli studenti candidati per gli indirizzi di studio Esabac sono 7.688, tutti interni, seguiti da 283 commissioni. Per gli indirizzi di studio Esabac Techno le candidate e i candidati sono 327, tutti interni, seguiti da 20 commissioni.
Dallo scorso anno vengono fornite indicazioni sull’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche nella seconda prova. Quelle ammissibili sono state rese note con una circolare di marzo, ricorda l’Ordinanza, e chi vorrà usarle dovrà consegnarle il giorno della prima prova scritta per consentire alla commissione d’esame i necessari controlli.
Esattamente come lo scorso anno, la commissione, nella predisposizione della terza prova, potrà tenere conto, ai fini dell’accertamento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, anche delle esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL.
Anche il colloquio orale potrà partire da eventuali esperienze condotte in Alternanza o in tirocinio.