Orizzonte Scuola 13.8.2015.
A meno di novità normative ancora da scrivere, l’attuale quadro consente di svolgere l’anno di prova al personale docente che ha ottenuto una nomina giuridica a tempo indeterminato e che nello stesso anno stia svolgendo una supplenza della durata di almeno 180 giorni.
La domanda che i colleghi ci pongono è la seguente: È possibile svolgere l’anno di prova e di formazione per l’anno scolastico 2015/16 qualora si sia destinatari di una supplenza nella propria provincia? Già in precedenti occasioni il nostro consulente Paolo Pizzo aveva ricostruito la normativa in merito.
Es. Nomina giuridica in A043 e incarico a tempo determinato in A043 o A050 (e viceversa).
E ancora: se la nomina in ruolo giuridica è stata ottenuta sul Sostegno e l’incarico a tempo determinato sarà per la disciplina (o viceversa), come valutare l’anno di prova?
Es. Nomina giuridica AD00 e incarico a tempo determinato in A043 (o viceversa).
La risposta è che l’anno di prova e di formazione si potrà svolgere e sarà valido in tutte e due le ipotesi prospettate.
La nota prot. 39/2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”.
Come da nota USR Piemonte 163/2008 sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo
Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l’assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.
Si cita a proposito la nota n. 773 dell’USR Puglia
Il Ministero si era espresso con la nota 3699/2008
“si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.
Va infine ribadito che l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”
Il Ministero è recentemente intervenuto, con la nota 20 febbraio 2014 : Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”
Si pregano quindi i Dirigenti di agevolare i docenti che si dovessero trovare nelle situazioni sopra elencate mettendoli nelle condizioni di svolgere l’anno di prova e di formazione già nel corso del 2015/16.