di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 18.6.2021.
GPS: differenza tra errori materiali e dichiarazioni mendaci.
Come stabilisce il comma 7 dell’articolo 8 dell’O.M. 60/2020 (l’ordinanza che regolava le graduatorie d’istituto e quelle provinciali) “la scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico comunica i risultati della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo del controllo i titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente”.
Quando si può venire esclusi dalle GPS
Secondo la stessa Ordinanza Ministeriale si può arrivare all’esclusione delle graduatorie in due circostanze:
- se l’aspirante non è in possesso del titolo di accesso richiesto per l’accesso alla classe di concorso;
- se l’aspirante ha compiuto delle dichiarazioni mendaci – ovviamente fatte salve le responsabilità di carattere penale.
Bisogna considerare che le dichiarazioni false e mendaci in genere hanno come presupposto il dolo o la colpa grave del dichiarante – ovvero il dichiarante ha la consapevolezza di dichiarare un titolo che sa di non possedere -, mentre il mero errore materiale indica una dichiarazione non veritiera dovuta alla complessità della materia oggetto della dichiarazione.
La validità del servizio prestato
Secondo l’art. 8 comma 10 dell’O.M. 60/2020, “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
In caso di errore materiale sarà necessario procedere solo alla rettifica del punteggio – il servizio svolto sarà valido. Quanto detto a maggior ragione vale quando la rettifica del punteggio non derivi da un errata dichiarazione dell’aspirante bensì da un errore di valutazione della scuola.
.
.
.
.
.
.
GPS. Quando il servizio è valido ultima modifica: 2021-06-18T10:39:34+02:00 da