Obiettivo scuola, 19.2.2023.
Mobilità: ecco chi potrà presentare domanda e chi è soggetto al vincolo triennale. Chiarimenti.
Sì è svolto venerdì 17 l’incontro tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni sindacali rappresentative per discutere della revisione del CCNI mobilità e delle Ordinanze Ministeriali che regoleranno le operazioni per l’anno scolastico 2023/2024.
Durante l’incontro è stata illustrata la bozza di revisione del CCNI e delle ordinanze ministeriali.
I rappresentanti del Ministero hanno ribadito la loro posizione già espressa nel corso dei precedenti incontri che prevede l’applicazione dei vincoli esistenti. Di fronte a tale proposta considerata irricevibile dai sindacati, questi hanno chiesto unitariamente un incontro politico con il coinvolgimento del Gabinetto del Ministro.
In questo articolo vediamo quali dovrebbero essere i vincoli esistenti secondo quanto illustrato dalle bozze illustrate dal Ministero in attesa di eventuali novità derivanti dal suddetto incontro politico.
In estrema sintesi i vincoli esistenti sono tre:
- Il nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022 che si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo non riguarda chi è stato assunto nel 2022/2023 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 visto che il vincolo è stato introdotto successivamente alla nomina giuridica.
. - Il vincolo triennale previsto dal CCNL 2018 secondo cui chi ha presentato domanda di mobilità essendo soddisfatto su preferenza puntuale (singola scuola) è soggetto a un blocco triennale. Per un approfondimento su questo vincolo si veda questo articolo.
. - Il vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su qualsiasi tipo di preferenza (analitica o sintetica). Quindi chiunque per l’anno scolastico 2022/2023 (o successivi) è stato soddisfatto su mobilità interprovinciale è soggetto al vincolo triennale. Per un approfondimento su questo vincolo si veda questo articolo.
Situazione |
Vincolo esistente |
Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023. | Sono soggetti al nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto Legge 36/2022. |
Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023 ma con retrodatazione giuridica 2021/2022 (es: docenti assunti da GPS I fascia nell’anno scolastico 2021/2022). | Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale. |
Docenti individuati per il ruolo da GPS I fascia nell’a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato | Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Con la conferma in ruolo il personale in questione godrà della retrodatazione giuridicca della nomina al 1° settembre 2022 ma, stante le attuali regole, sarebbe soggetto al vincolo triennale. |
Docenti nominati da Concorso Straordinario BIS a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato | Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza 1 settembre 2023 e sarà soggetto al vincolo triennale. |
Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l’a.s. 2022/2023. | Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali. |
Docenti immessi in ruolo a.s. 2020/2021 (o precedenti) che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l’a.s. 2021/2022 o 2022/2023. | Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali. |
Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2021/2022 o 2022/2023 trasferimento provinciale o interprovinciale su preferenza puntuale (singola scuola). | Sono soggetti al vincolo triennale previsto dall’art. 22 comma 4 CCNL 2018 che prevede un blocco triennale per chi è stato soddisfatto su preferenza puntuale. |
Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che per l’a.s. 2022/2023 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale anche su preferenza sintetica (distretto, comune o provincia). | Sono soggetti al nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica anche nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su preferenza sintetica. |
Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune). | Non sono soggetti al vincolo in quanto nella mobilità provinciale il vincolo si applica solo nel caso di domanda soddisfatta su preferenza puntuale. |
Docenti individuati come sovrannumerari nella scuola di titolarità.
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Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno). |
Docenti che usufruiscono dei benefici dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 (assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità) limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso.
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Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno). |
Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.
Esempio: docente titolare su scuola a Roma, esprime come preferenza il distretto sub comunale n. 13 di Roma. |
Si applica il vincolo triennale in quanto soddisfatti nella fase comunale tramite espressione di una preferenza di distretto subcomunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. |
Mobilità: chi ha il vincolo triennale e chi no ultima modifica: 2023-02-20T05:55:45+01:00 da