Mobilità e punteggio per il ricongiungimento: quando e a chi

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 6.3.2023.

Gilda Venezia

Il CCNI per la mobilità 2022/2025 prevede l’attribuzione di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, o nel caso i docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente, per il ricongiungimento ai figli o ai genitori.

PER QUALI FAMILIARI SPETTA

Il punteggio in questione spetta quindi per il ricongiungimento al coniuge. Solamente nel caso di assenza del coniuge oppure nel caso di docenti separati giudizialmente o consensualmente, il punteggio spetta o per il ricongiungimento ai figli o ai genitori. Il docente potrà quindi richiedere indifferentemente di ricongiungersi ai figli o ai genitori.

CONDIZIONI

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dunque condizione essenziale per poter chiedere il ricongiungimento è che i soggetti ai quali si chiede il ricongiungimento risiedano da almeno 3 mesi nel comune in questione.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

RICONGIUNGIMENTO NEL CASO DI FAMILIARE TRASFERITO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

PER QUALI SCUOLE SPETTA

Il punteggio di ricongiungimento spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito:

  • per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure
  • per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare ovvero
  • nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse (per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto).

Tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza sintetica che comprenda predetto comune.

Diversamente dalle operazioni di assegnazione provvisoria, l’ordine non ha rilevanza. Pertanto, il punteggio viene assegnato per tutte le scuole ricadenti nel comune di ricongiungimento, indipendentemente dall’ordine delle stesse (non è necessario pertanto indicare una scuola del comune di ricongiungimento come prima preferenza).

MOBILITÀ PROFESSIONALE

Il punteggio di ricongiungimento e, in generale tutti i punteggi per le esigenze di famiglia, non spettano nel caso di mobilità professionale (passaggi di cattedra e\o di ruolo).

Mobilità e punteggio per il ricongiungimento: quando e a chi ultima modifica: 2023-03-07T04:06:37+01:00 da
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