Docenti soprannumerari ante riforma, normativa confermata per i prossimi anni scolastici?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  4.11.2016

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– La questione docenti soprannumerari risulta ancora poco chiara in relazione alle regole che dovranno essere seguite in futuro per la loro individuazione all’interno di ogni istituzione scolastica.

Molti docenti, infatti, si chiedono se la normativa valida prima dell’entrata in vigore della legge 107 rimarrà valida anche per il prossimo anno scolastico.

Purtroppo, al momento, non è possibile fornire una risposta chiarificatrice al dubbio esternato dai docenti, poiché a livello ministeriale la questione non è stata ancora presa in considerazione e sono tanti i nodi da sciogliere soprattutto in merito a due questioni importantissime:

  1.  – Tra i docenti in servizio nella scuola , una parte titolare nella scuola e una parte titolare nell’ambito territoriale con incarico triennale nella scuola in seguito a chiamata diretta, come verranno individuati gli eventuali perdenti posto?
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  2. – I docenti dichiarati soprannumerari parteciperanno alla mobilità esclusivamente negli ambiti territoriali perdendo il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità?

In fase di contrattazione per la futura mobilità sicuramente questi nodi emergeranno e saranno le parti coinvolte (sindacati e MIUR) che dovranno necessariamente intervenire per scioglierli, con la speranza che ciò avvenga nel modo migliore possibile per le sorti dei docenti coinvolti.

Oltre alle domande per le quali non è ancora possibile fornire risposte, molti docenti chiedono chiarimenti sulla normativa ante-107 riguardante i soprannumerari.

Tra i numerosi quesiti OrizzonteScuola ritiene utile evidenziarne una parte fornendo i chiarimenti richiesti relativamente alla normativa prima della Legge 107.

1. Se in organico di diritto si verifica una contrazione, quante ore bisogna avere per non perdere la titolarità su scuola?

Per conservare la titolarità è indispensabile avere una cattedra completa che rispetti, quindi, l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per i diversi ordini e gradi di istruzione, cioè 25 ore per la scuola dell’Infanzia, 24 ore per la scuola Primaria e 18 ore per la scuola Secondaria I e II grado.

Nella nota ministeriale 11729 del 29 aprile 2016 riguardante le dotazioni organiche docenti per l’a.s. 2016/17, si prevede un’eccezione riguardante esclusivamente la Secondaria II grado per la quale, se non è possibile intervenire in modo diverso, si stabilisce la possibilità di conservare la titolarità anche con 15 ore prevedendo il completamento con 3 ore a disposizione:
Ai sensi dell’art.35, 10 comma, della legge 27 dicembre 2002 n.289 e dell’art.19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti,finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti da piano dell’offerta formativa

2. In base a quali criteri si dichiara un docente soprannumerario?

L’individuazione dei docenti soprannumerari si basa sulla posizione da essi occupata nella graduatoria interna di istituto dove i docenti risultano posizionati in base al loro punteggio.

Per la determinazione del punteggio spettante si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.

Come chiarisce, infatti, l’art.22 comma 1 del CCNI sulla mobilità 2016/17 “Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio…..” , con l’importante precisazione fornita dal comma 2: “Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento”.

Il dirigente scolastico, al fine dell’individuazione del docente in esubero è tenuto, quindi, a rispettare quanto viene stabilito dalla normativa nel succitato art.22 commi 3 e 4:

(comma 3)– I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento

(comma 4) – I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

3. Esistono differenze tra docenti neo-titolari nella scuola e docenti con titolarità pluriennale ai fini dell’individuazione del soprannumerario?

Sicuramente esistono differenze in quanto il docente neo-titolare, arrivato nella scuola in seguito a mobilità volontaria, viene inserito in coda nella graduatoria interna di istituto a prescindere dal punteggio e, conseguentemente, in caso di contrazione in organico, sarà il primo a diventare soprannumerario.

L’art.22 comma 11 del CCNI sulla mobilità 2016/17, stabilisce, infatti, quanto segue:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

2. docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

4. In quali casi il docente può non essere dichiarato soprannumerario?

Il docente che usufruisce di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI sulla mobilità 2016/17 (punti I), III), V) e VII) del comma 1) ha il diritto ad essere escluso dalla graduatoria interna di istituto e quindi non può essere dichiarato soprannumerario anche se ha un punteggio inferiore, purché rispetti le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) del succitato articolo:

a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito,

l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto subcomunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili .

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

b) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), V) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

5. Se viene costituita una COE in organico di diritto il docente prima di esservi assegnato viene comunque dichiarato soprannumerario?

La costituzione della Cattedra Orario Esterna in organico di diritto è una tutela per il docente che non risulterà soprannumerario in quanto conserva la sua titolarità nella scuola con una cattedra che comprende una sede di completamento indispensabile, appunto, per il completamento dell’orario di cattedra e, quindi per salvaguardare la sua titolarità. In questo caso, quindi, il docente risulterà automaticamente assegnato nella COE e non potrà essere dichiarato soprannumerario. Questo in sintonia con quanto prevede la normativa nell’art.22 comma 1 dove si stabilisce che “Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento”

Si ritiene utile e doveroso ribadire che la normativa citata nelle diverse FAQ, come da richiesta dei docenti, è quella in vigore prima della legge 107 e, conseguentemente, non si hanno certezze sul fatto che tali disposizioni rimangano invariate anche per il prossimo anno scolastico 2017/18 per il quale ci sarà una nuova contrattazione nella quale i temi trattati dovranno sicuramente essere affrontati .

Per avere aggiornamenti relativi al prossimo anno scolastico è quindi indispensabile aspettare il CCNI 2017/18, ma la conoscenza della normativa fino ad oggi applicata è di estrema utilità per poter fare un raffronto e rendersi conto se ci sarà una conferma delle regole o se verranno stabilite modifiche , con l’auspicio che se queste ci saranno non siano peggiorative.

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Docenti soprannumerari ante riforma, normativa confermata per i prossimi anni scolastici? ultima modifica: 2016-11-04T09:05:26+01:00 da
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