di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 2.1.2017
icembre u.s., l’accordo politico sulla mobilità del personale docente, che dovrà condurre alla redazione del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2017/18.
I punti dell’accordo superano alcune delle principali criticità della legge 107/2015, contestate da docenti e sindacati, quali il vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità, la possibilità di trasferirsi su scuola e non solo su ambito territoriale …
Stando a quanto stabilito nel citato accordo, per il prossimo anno scolastico, i docenti hanno la possibilità di presentare domanda di mobilità per essere trasferiti e ottenere la titolarità o su scuola o su ambito territoriale. Ciò vale per tutti, per cui anche chi è titolare di ambito può presentare domanda per ottenere la titolarità su scuola. Si vedano al riguardo i punto dell’accordo in cui si dice:
1. “Svincolo dall’obbligo della permanenza triennale nella provincia e dell’incarico su scuola per tutti i docenti in considerazione della trasformazione dell’organico di fatto in diritto previsto dalla Legge di Bilancio 2017”;
3. “Mobilità da ambito a scuola”.
Nell’accordo vengono, inoltre, indicate le preferenze che si possono esprimere nella domanda, 15 al massimo:
“Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze, di cui fino a 5 scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intra-provinciale sia per quella interprovinciale, in tal caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province”.
Evidenziamo che l’indicazione delle preferenze è a discrezione del docente, che può scegliere di inserire: solo 5 scuole; 5 scuole e 10 ambiti; solo ambiti; 3 scuole e 2 ambiti; 5 scuole e 1 ambito e così via.
Analizziamo quanto sopra riportato distinguendo tra movimenti intra-provinciali e interprovinciali.
Trasferimento intra – provinciale
E’ possibile indicare 5 scuole (o meno) della provincia di titolarità, appartenenti sia al proprio ambito che ad ambito diverso, e al massimo 10 ambiti (è chiaro che in ambito provinciale non si arriva ad esprimere 10 ambiti).
Chi viene soddisfatto in una delle scuole indicate tra le preferenze su scuola ottiene la titolarità su scuola (anche chi nel 2016/17 è titolare su ambito).
Se, invece, si viene soddisfatti in uno degli ambiti indicati (e non su scuola), si ottiene la titolarità su ambito con conseguente chiamata diretta che, stando all’accordo, dovrà essere regolamentata affinché il passaggio da ambito a scuola avvenga sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
E’ doveroso evidenziare che il fatto di poter indicare scuole del proprio ambito supera o meglio sana un bug della 107: ci sono infatti docenti titolari in un ambito comprendente il proprio comune di residenza, tuttavia la scuola di servizio si trova in un comune assai distante da quello in cui si risiede; potendo indicare scuole del proprio ambito si ha la possibilità di avvicinarsi a casa, cosa che la legge suddetta non prevede, in quanto stabilisce solo: “Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.
Trasferimento interprovinciale
E’ possibile, anche in questo caso, indicare 5 scuole (o meno) di altra provincia e al massimo 10 ambiti.
E’ possibile, inoltre, esprimere i codici sintetici delle province. Da ciò risulta chiaro che la domanda di trasferimento può essere presentata per più province.
Un dubbio sorge riguardo alle scuole: posso indicare scuole di una stessa provincia o di province diverse? Sara il Contratto a chiarire tale dubbio.
Chi viene soddisfatto in una delle scuole indicate tra le preferenze su scuola ottiene la titolarità su scuola (anche chi nel 2016/17 è titolare su ambito).
Se, invece, si viene soddisfatti in uno degli ambiti indicati (e non su scuola) si ottiene la titolarità su ambito con conseguente chiamata diretta.
E’ doveroso sottolineare che il tutto dovrà essere confermato nel CCNI, che chiarirà i diversi punti, esplicitando le modalità per i movimenti su scuole e/o su ambito, come d’altra parte indicato dal 2° punto dell’accordo: “Individuazione delle modalità per i movimenti dei docenti su scuola e/o su ambito”.
A prescindere dalle modalità, certo è che i docenti potranno ancora ottenere, nell’ambito dei movimenti, la titolarità su scuola, bisogna vedere adesso le modalità.
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