Orizzonte Scuola, 30.2019
– I docenti, che si apprestano ad aggiornare le graduatorie ad esaurimento, possono dichiarare/presentare i titoli conseguiti dopo il 10 maggio 2014, data ultima di presentazione delle istanze per il triennio 2014/17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
Dichiarazione titoli
I titoli posseduti vanno dichiarati nella domanda, salvo alcune eccezioni, che vedremo di seguito.
Al punteggio posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 2014/17) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande (16 maggio ore 14.00).
E’ possibile inoltre dichiarare i titoli già posseduti ma non presentati entro la succiata data del 10 maggio 2014.
I servizi svolti successivamente al 10 maggio 2014 debbono essere dichiarati soltanto se l’aspirante non abbia raggiunto, per l’anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito (12 punti). Così, ad esempio, se un docente, alla data del 10 maggio 2014, aveva cumulato 10 punti e gli mancavano pochi giorni (poi svolti) per ottenere il punteggio massimo, aggiungerà i 2 punti mancanti con il nuovo aggiornamento.
Presentazione titoli
Non tutti i titoli, come detto sopra, possono essere dichiarati. Così leggiamo nell’articolo 9, comma 5, del decreto n. 374/2019:
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione.
È fatta eccezione relativamente a:
– certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
– titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto;
– servizi di cui all’articolo 2, comma 7, del presente decreto (servizio prestato in scuole dell’UE).
Le certificazioni sanitarie, i titoli artistici-professionali e i servizi prestati nelle scuole, statali o riconosciute, dei Paesi UE vanno, invece, presentati all’USP che gestirà la domanda: quello che ha gestito l’istanze nel triennio precedente, qualora si permanga nella medesima provincia oppure quello nella cui provincia si chiede il trasferimento.
Presentazione domanda
Ricordiamo che la domanda di aggiornamento va presentata, tramite Istanze Online, entro il 16 maggio ore 14.00.
Decreto aggiornamento 2019/22 e allegati:
- Il decreto
- Circolare di trasmissione decreto ministeriale
- Tabella di valutazione Titoli I e II fascia (Allegato 1)
- Tabella di valutazione Titoli III fascia (Allegato 2)
- Tabella di valutazione Titoli Strumento (Allegati 3 e 3bis)
- Classi di concorso previgente ordinamento (Allegato 4)
- Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016 (Allegato 5)
- Tabella confluenza classi di concorso e relativi codici meccanografici esprimibili (Allegato 6)
- Note elenchi prioritari (Allegato 7)
- Modello 1
Tutte sull’aggiornamento delle GaE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Graduatorie ad esaurimento, quali titoli vanno presentati ultima modifica: 2019-05-01T06:15:07+02:00 da