Orizzonte Scuola, 8.6.2019
– Il decreto legislativo n. 62/2017, dall’anno scolastico 2017/18, ha novellato la valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre ad aver riformato gli esami di Stato.
Ricordiamo in questa scheda come avviene l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio finale nella scuola secondaria di primo grado.
Validità anno scolastico scuola primo grado
Prima di procedere allo scrutinio finale, quindi deliberare l’ammissione o meno degli alunni alla classe successiva, si deve verificare per ciascun di essi la validità dell’anno scolastico.
Affinché l’anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal collegio docenti.
Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.
E’ necessario che la scuola, secondo una certa periodicità definita dalle medesime scuole e comunque prima degli scrutini, comunichi alle famiglie informazioni puntuali sulle assenze effettuate.
Qualora venga accertata la non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.
Ammissione alla classe successiva scuola primo grado
L’ammissione alla classe successiva è disposta, generalmente, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline.
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
La scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale, deve:
- segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni gli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Non ammissione alla classe successiva
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.
Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe.
La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell’articolo 4, comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
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Scrutini finali, il 4 può rimanere 4 e non causare la bocciatura dello studente ultima modifica: 2019-06-08T13:58:00+02:00 da