Abilitazioni estero, validità in Italia: nota e Faq del MIUR

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 22.11.2016

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– Le informazioni sulla validità delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero e sul conseguente riconoscimento legale del titolo in Italia, non sono sempre chiare e i docenti hanno necessità di avere delucidazioni in merito prima di intraprendere questo percorso.

Per questo motivo il MIUR è intervenuto con una nota esplicativa, con l’obiettivo di fornire utili e importanti chiarimenti ai docenti interessati.

Con la succitata nota il MIUR sottolinea che “Il riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell’Unione Europea. Ma non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero. La Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, prevede infatti la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.”

Chiarisce, quindi, il MIUR che non esiste automatismo nel riconoscimento del titolo e che l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico -amministrativi.
Con la nota del 3 novembre viene segnalata, inoltre, l’infondatezza dei dati circolati sulle abilitazioni in Romania e viene specificato chiaramente che “è priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati dal Miur per il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in quel Paese” Sottolinea infatti, il MIUR che, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul sito istituzionale del ministero stesso in ottemperanza a con quanto stabilito nella nota del 24 aprile 2012 con la quale il MIUR comunica l’obbligatorietà di pubblicazione nel sito istituzionale dei decreti di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all’estero e che a decorrere dal 1° maggio 2012 questi titoli abilitanti all’esercizio della professione di docente saranno pubblicati, appunto nel sito istituzionale del MIUR  http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente

Onde evitare contenziosi, quindi, il MIUR ritiene importante chiarire ai docenti interessati a svolgere questo tipo di formazione all’estero che non possono chiedere anticipatamente al MIUR garanzie sull’effettiva validità del titolo conseguito all’estero, piuttosto devono rivolgersi al Ministero dell’istruzione del Paese presso il quale intendono conseguire il titolo, che deve essere abilitante nel Paese straniero. Soltanto dopo è possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento al MIUR.

Per quanto riguarda nello specifico il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, con avviso a parte rispetto alla nota del 3 novembre, il MIUR segnala che i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:

  1. Titoli conseguiti nei Paesi UE (informativa)
  2. Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (informativa)

Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.

Quale procedura è necessario seguire?
Per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, è necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

  •  docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria
  • docente di scuola secondaria di primo grado
  • docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica del MIUR richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Il ministero fornisce inoltre chiarimenti sulla prova attitudinale e sul tirocinio di adattamento che eventualmente i docenti potrebbero essere tenuti a sostenere.

La prova attitudinale si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.

Consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.

Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto, per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Di seguito le FAQ del MIUR

1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE?
Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?
In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria – Repubblica Ceca – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.

3. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?
Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.

4. Cosa significa formazione regolamentata?
Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico -pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .

5. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?
No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.

6. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?
Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che I cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

7. Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell’Unione europea?
Si, a condizione che l’interessato abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività corrispondente di docente, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il titolo professionale.

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Abilitazioni estero, validità in Italia: nota e Faq del MIUR ultima modifica: 2016-11-22T22:55:59+01:00 da
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