Abolita la chiamata diretta, ma gli insegnanti rimangono titolari sull’ambito territoriale

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Orizzonte Scuola, 27.6.2018

– Raggiunto l’accordo tra Miur e sindacati per l’abolizione della chiamata diretta, gli insegnanti si chiedono se esso ha come conseguenza l’annullamento della titolarità su ambito territoriale, e se questo riguarda solo i docenti trasferiti quest’anno oppure tutti. Quali sono state le modifiche alla Buona Scuola?

Abolita la chiamata diretta, non la titolarità degli insegnanti su ambito territoriale

L’accordo prevede che gli insegnanti che per l’a.s. 2018/19 hanno ottenuto il trasferimento su ambito territoriale, possano effettuare il passaggio da ambito a scuola senza la chiamata diretta (quella che veniva definita chiamata per competenze) ma in base ai punteggi dei trasferimenti stessi, fermo restando che gli insegnanti trasferiti con una delle precedenze dell’art. 13 del CCNL Mobilità continueranno ad avere la precedenza. La procedura riguarderà, con le stesse modalità, anche i docenti che saranno assunti in ruolo a partire dal 1° settembre 2018.

La novità quindi è limitata a questa procedura, non tocca altri punti della legge la Buona Scuola, legge 107 del 13 luglio 2015.

Gli insegnanti, sia coloro che sono stati trasferiti per l’a.s. 2018/19, sia coloro che sono stati assunti o trasferiti in anni precedenti e hanno la titolarità su ambito territoriale, con contratto triennale, continueranno a mantenere tale titolarità fino a quando e se non interveranno altre modifiche alla legge. Non c’è dunque nessun automatismo, non si diventa titolari nella scuola di attuale servizio, come qualcuno ha voluto pensare nelle ore immediatamente successive alla divulgazione della notizia dell’abolizione della chiamata diretta.

Vi invitiamo a leggere il testo dell’accordo per capire che esso si muove solo nell’ambito della chiamata diretta, e non tocca altri aspetti della legge 107.

Ricordiamo che in ogni caso la graduatoria interna di istituto è  “unica” e comprende sia i docenti titolari di scuola che i docenti titolari di ambito, pertanto l’individuazione del docente eventualmente sovrannumerario avviene sempre per punteggio, e non per titolarità.

L’unica differenza tra insegnanti titolari su scuola e titolari su ambito territoriale consiste nel fatto che il titolare di scuola rimarrà nella stessa, sino a quando non deciderà di chiedere trasferimento o ci sarà contrazione d’organico, mentre chi è titolare su ambito avrà un incarico triennale che si rinnova allo scadere dei tre anni, posto che non cambi il PTOF della scuola, ossia le esigenze per le quali è stato richiesto il posto/cattedra. Con tutta probabilità questi argomenti saranno affrontati in prossimi incontri al Ministero. L’abolizione degli ambiti territoriali è infatti un’altra delle richieste che arriva dagli insegnanti.

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Abolita la chiamata diretta, ma gli insegnanti rimangono titolari sull’ambito territoriale ultima modifica: 2018-06-27T11:10:26+02:00 da
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