Aggiornamento Gae. Ancora problemi

Professionisti_logo1Professionisti Scuola Network, 17.52019

– Aggiornamento GAE 2019/22: Proroga scadenza alle 14:00 del 20 maggio.

Si segnalano ancora malfunzionamenti su IOL –

Sembrano non risolti i casi di malfunzionamento della piattaforma Istanze on line, che nei giorni scorsi erano stati segnalati da numerosi utenti tanto da fa decidere al Miur di differire alle ore 14:00 del 20 maggio il termine ultimo per l’invio delle domande di Aggiornamento / Permanenza / Reinserimento / Trasferimento / Scioglimento o Conferma della Riserva relativamente alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Sono infatti arrivate in redazione ancora segnalazioni di malfunzionamenti, che però sono in via di risoluzione definitiva secondo quanto rassicuratoci da tecnici del Miur. La proroga era stata concessa con nota 14 maggio 2019, prot. n. 22678. Ciò  al fine di consentire la completa e corretta conclusione delle operazioni di compilazione ed inoltro on line delle domande, su richiesta delle organizzazioni sindacali e di alcuni uffici scolastici territoriali.

Ricordiamo che la data del 20 maggio  deve intendersi riferita esclusivamente alla scadenza della presentazione della domanda e non anche alla data di maturazione dei titoli e dei requisiti posseduti, che rimane fissata al 16 maggio 2019.

Si sottolinea che entro la scadenza prorogata al 20 maggio, ore 14:00, è possibile chiedere:

  • permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
  • reinserimento in graduatoria (docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti);
  • conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa;
  • trasferimento da una provincia ad un’altra, anche per i docenti inseriti con riserva;

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.

La domanda di reinserimento va inoltrata all’USP dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda contestualmente il trasferimento in altra provincia.

La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva (conferma o scioglimento) e in caso di reinserimento, va inoltrata all’USP della provincia prescelta

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Aggiornamento Gae. Ancora problemi ultima modifica: 2019-05-18T04:39:44+02:00 da
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