Orizzonte Scuola, 12.10.2015.
Il docente interno a cui eventualmente vengono proposte le ore di alternativa alla religione cattolica, a completamento del proprio orario di servizio settimanale o come ore eccedenti allo stesso, non può essere scelto se docente nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola.
La C.M. n. 316 del 28/10/1987 precisa che:
“Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.”
Ricordiamo che la scuola, qualora non sia possibile utilizzare il personale in soprannumero o con ore di disponibilità o di attribuzione di ore eccedenti, dovrà scorrere le graduatorie di istituto assegnando tali ore ad un supplente.
Tutto sull’ora alternativa
Alternativa alla religione cattolica: i docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività
ultima modifica:
2015-10-12T07:12:47+02:00
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