Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 25.6.2017
– Bisogna dire che l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni non è stato scritto in modo molto corretto, per tale motivo servono delle precisazioni.
Infatti per evitare alcune “fake news” che stanno circolando sulle interpretazioni restrittive dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale 2017/2018, sarebbe opportuno che il Miur chiarisca anche utilizzando il metodo delle Faq.
Abbiamo già detto chiaramente che la soppressione, rispetto al CCNI Utilizzazioni 2016/2017, della frase “compresi parenti ed affini”, dal comma 1 dell’art.7 sulle assegnazioni provvisorie, non limita il ricongiungimento al convivente come se si trattasse di una convivenza tra una coppia di fatto.
Abbiamo ascoltato i sindacati che hanno firmato l’ipotesi del CCNI riguardante utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che ci hanno assicurato che il termine convivente è riferito anche ai parenti o affini purché la stabilità della convivenza sia anagraficamente certificata.
Quindi ripetiamo che con il termine “convivente” si intende non solo il convivente delle unioni civili o quello cosiddetto “more uxorio”, ma anche per esempio la convivenza anagrafica con il nonno o il fratello.
Un’altra richiesta che ci è stata fatta è quella di sapere se possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che avendo ottenuto il trasferimento nella provincia di residenza, ambiscano a muoversi in altra scuola o comune della provincia di trasferimento.
La risposta è affermativa, si tratta di una normale assegnazione provvisoria provinciale. Tali docenti trasferiti dal primo settembre 2017, potranno richiedere l’assegnazione provvisoria provinciale se hanno motivi di ricongiungimento o di gravi esigenze di salute debitamente documentate, allo stesso modo di chi è già titolare nella stessa provincia.