Alunno precipitato dalle scale: quali responsabilità?

di Reginaldo Palermo,  La Tecnica della scuola, 19.10.2019

– Al momento le notizie sul drammatico incidente verificatosi in una scuola primaria di Milano (un bambino di 6 ha subito lesioni gravissime precipitando da una altezza di 10 metri) sono ancora scarne e quindi si possono fare solamente considerazioni di carattere generale.

Le responsabilità del personale

La domanda che docenti e dirigenti scolastici si stanno facendo in queste ore è soprattutto una: quali responsabilità gravano sul personale della scuola in un caso del genere?
Ovviamente tutto dipende da come si sono svolti i fatti.
Intanto va detto che – secondo le prime risultanze dell’indagine – la ringhiera della scala risulterebbe a norma e quindi non vi sarebbero responsabilità connesse con le norme sulla sicurezza.

Gli aspetti da appurare sono diversi.
Intanto sembra che il bambino avesse chiesto di uscire per recarsi in bagno ed è a questo punto che si pongono alcuni interrogativi sui quali certamente si soffermeranno i responsabili dell’inchiesta.
Al piano in cui si trova l’aula non c’era nessun collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza?
E tale assenza era un fatto ordinario oppure occasionale?
In altre parole: l’insegnante che ha accordato al bambino il permesso di uscire dall’aula, sapeva che sul piano non c’era sorveglianza oppure era convinta del contrario?

E’ evidente che se il collaboratore scolastico normalmente in servizio al piano si è allontanato la sua posizione potrebbe diventare seria mentre si attenuerebbe la responsabilità del docente.

Il bambino coinvolto nel terribile incidente può essere definito “autonomo” e “responsabile” (compatibilmente con la sua età) oppure è un bambino che aveva già dato prova di particolare “vivacità”? Se fosse vera la seconda ipotesi la posizione dell’insegnante potrebbe persino aggravarsi (l’attenzione che deve essere prestata verso un bambino “vivace” è certamente più alta del normale).

Il problema del regolamento di istituto

E ancora: nella scuola esiste un regolamento con norme di comportamento relative alle modalità di uso dei servizi igienici durante l’orario scolastico?
Ma ci sono anche altre domande alle quali l’autorità giudiziaria potrebbe essere interessata, proprio allo scopo di stabilire con precisione il grado di responsabilità dei diversi operatori.
La più importante, forse, riguarda i tempi: dopo quanti minuti l’insegnante si è reso conto del mancato rientro in classe del bambino? O meglio: per quanto tempo il bambino è rimasto fuori dall’aula senza nessuna sorveglianza?
Un incidente accaduto dopo pochissimi minuti potrebbe attenuare la responsabilità del docente che invece sarebbe maggiore se il bambino si fosse attardato per più tempo nei pressi della ringhiera per trovare il modo di scavalcarla.

C’è poi una ulteriore domanda importante: l’insegnante che ha consentito al bambino di uscire era un docente di classe che ben conosceva l’alunno o si trovava in quella classe per la prima volta?
Insomma la questione è molto complicata e prima di stabilire le responsabilità di ciascun operatore bisognerà ancora attendere, anche se è molto probabile che la prima persona ad essere iscritta nel registro degli indagati sarà proprio l’insegnante anche se solo per “atto dovuto”.

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Alunno precipitato dalle scale: quali responsabilità? ultima modifica: 2019-10-20T07:01:28+02:00 da

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