Tuttoscuola, 21.3.2016
– Gli Uffici scolastici regionali hanno completato la ripartizione del loro territorio regionale in ambiti, la circoscrizione territoriale in cui dovranno confluire i docenti di ruolo privi di posto cattedra.
Gli ambiti territoriali ricordano i distretti scolastici di non recente memoria.
Nell’ambito territoriale entreranno, in particolare, i docenti dell’organico potenziato, compresi quelli che risulteranno vincitori dell’attuale concorso. Una volta inseriti nell’ambito – per il cui ingresso è prevista una particolare mobilità di accesso con criteri da definire d’intesa con le organizzazioni sindacali – saranno assegnati ad una sede di servizio su chiamata del dirigente scolastico. Potranno anche rifiutare la chiamata, ma, in questo caso, saranno assegnati d’ufficio ad un ambito da parte dell’USR.
Nell’istituzione scolastica assegnata (su chiamata o d’ufficio) rimarranno per un triennio.
A proposito della chiamata da parte del dirigente scolastico c’è da fare una precisazione importante che riguarda i prossimi vincitori di concorso.
Contrariamente a quanto affermato da rappresentanti di associazione di precari e che Tuttoscuola ha riportato per dovere di cronaca, non risponde al vero che l’assunzione in ruolo non avverrà mediante uno ‘scorrimento ordinato’ delle graduatorie concorsuali e che, invece, la selezione avverrà discrezionalmente da parte dei dirigenti scolastici.
Una siffatta norma non esiste da nessuna parte, perché, come sempre è avvenuto nei concorsi pubblici, anche negli attuali concorsi della scuola, una volta definita la graduatoria di merito con valutazione della prova scritta, della prova e dei titoli, il candidato utilmente collocato nella graduatoria è assunto, secondo l’ordine di graduatoria (art. 10 dei bandi).
L’assunzione in ruolo, come è ovvio avviene con il concorso, non con altre procedure successive.
Ancora, sempre nel medesimo art. 10, I docenti assunti (in ruolo) ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge.
Il comma 79 della legge prevede che per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale.
Il successivo comma 82 della legge dispone, infine, che L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
Stiano, dunque, tranquilli i candidati: il ruolo dipenderà esclusivamente dalla loro capacità di superare bene il concorso.