Anno di formazione e prova: quante volte può essere rinviato?

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 15.1.2025.

Anno di formazione e prova: ripetizione e rinvio. Differenze e chiarimenti.
Gilda Venezia
Il personale docente neoimmesso in ruolo è tenuto allo svolgimento del periodo di formazione e prova.

Vediamo in quali casi può essere rinviato l’anno di formazione e prova. Diciamo subito che non occorre fare confusione fra due fattispecie molto diverse:

  • Il mancato superamento del test finale o l’aver ottenuto una valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In questo caso il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile. Questo significa che nel caso in cui intervenga una seconda valutazione negativa il contratto si scioglie.
  • Altro discorso, molto diverso, è la possibilità di “rinviare” l’anno di formazione e prova per legittimi motivi. Al riguardo non esistono limiti temporali alla possibilità di rinviare l’anno di formazione e prova qualora, per diverse ragioni, non si raggiungano i requisiti richiesti.

MANCATO SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA

La disciplina è contenuta nel DM 226 del 16 agosto 2022.

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente. La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

L’eventuale provvedimento di ripetizione deve essere adottato e comunicato all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA

Ricordiamo che i docenti assunti nell’anno scolastico 2024/2025 da GPS I fascia dovranno svolgere, oltre al normale anno di formazione e prova, anche la lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova.

Anno di formazione e prova: quante volte può essere rinviato? ultima modifica: 2025-01-16T05:30:52+01:00 da
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