Anno di prova, cosa cambia con il nuovo DL 36/2022

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 19.8.2022.

Gilda Venezia

Il nuovo decreto legge 36 prevede una modifica al percorso di superamento del periodo annuale di prova in servizio.

Infatti per il personale docente in periodo di prova introduce un test finale, volto all’accertamento per verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente. Ciò dovrà avvenire attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, ancora una volta solo dopo aver sentito il comitato per la valutazione dei docenti e il parere del docente tutor.

Rimane perciò ancora accentrata nelle mani del Dirigente scolastico la valutazione finale, rispetto alla quale sia il comitato di valutazione che l’insegnante tutor nel concreto hanno sono parere consultivo.

L’unica novità da segnalare rispetto alla normativa previgente è dunque l’introduzione di un “test finale” integrata con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione.

Ricordiamo che tale disposizione è stata introdotta con la Legge 107/2015 (“Buona scuola”) partorita dal Governo Renzi che al comma 117 prevede quanto segue:
«Il personale docente ed educativo in periodo di  formazione  e di  prova  è  sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor».

Per il Ministero il nuovo percorso si deve attuare a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e include tutti gli immessi in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 (senza distinzione se saranno assunti dalle GAE o dai concorsi o dalle GPS di I fascia sostegno) e coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2022/2023.

Ma resta da capire se non debba invece essere riservato ai concorsi banditi sulla base della nuova normativa di cui al decreto legge 36 e quindi solo a partire  dall’anno scolastico 2023/2024.

A parere di chi scrive i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 o a che hanno rinviato l’anno di prova all’anno scolastico 2022/2023 dovrebbero seguire i percorsi vigenti al momento dell’assunzione in ruolo o del decreto di mobilità.

Risulta infine paradossale quanto prescritto al comma 129 della Legge 107/2015 secondo cui «ai componenti del Comitato di valutazione», già l’articolo  11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 obbligatorio per le istituzioni scolastiche «non spetta alcun compenso, indennità, gettone di  presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato».

 

.

.

.

.

.

.

Anno di prova, cosa cambia con il nuovo DL 36/2022 ultima modifica: 2022-08-19T07:19:42+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl