di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 9.11.2015.
Dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015 e la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015, che contengono i “primi orientamenti operativi” dettati dal MIUR per il periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti nell’anno scolastico 2015/16, cerchiamo di dare delle prime indicazioni a tutti i docenti e ai dirigenti sottolineando nel contempo alcune contraddizioni contenute nelle istruzione ministeriali. Affronteremo gli altri casi in successivi articoli.
…PURCHÉ SU MEDESIMO POSTO O CLASSE DI CONCORSO AFFINE
A mio avviso uno dei punti più controversi delle istruzioni impartite dal Ministero è nel concetto di “classe affine” ovvero dell’opportunità di svolgere l’anno di prova anche se attualmente titolari di una supplenza per una classe di concorso diversa rispetto a quella di immissione in ruolo.
La circolare recita testualmente:
“In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N.354/1998 OVE IL SERVIZIO SIA EFFETTUATO NELLO STESSO GRADO D’ISTRUZIONE della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Proviamo con degli esempi a sottolineare come sull’argomento ci sia stata da parte ministeriale un’interpretazione troppo restrittiva.
Sono un docente assunto in ruolo nella classe di concorso A032 (ED. MUSICALE I GRADO) che sta attualmente svolgendo una supplenza al 30/6 (o 31/8) su A077 (STRUMENTO MUSICALE I GRADO). Posso svolgere l’anno di prova e di formazione?
Stando alla lettura del passo della circolare la risposta è negativa.
Il Ministero infatti scrive che per classe affine debba intendersi (SOLO) quella compresanegli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione.
Ciò quindi vuol dire che essendo agli ambiti di cui al D.M. N.354/1998 antecedenti all’istituzione della specifica classe di concorso A077 (DM 6/8/1999 N. 201), quest’ultima pur appartenendo allo stesso grado della A032 non può essere considerata “affine”.
Noi invece ricordiamo che l’abilitazione per l’insegnamento dell’educazione musicale è a tutti gli effetti equiparata a quella per l’insegnamento dello strumento musicale, richiesta per l’accesso alla classe di concorso 77/A.
Bisognava quindi prendere in considerazione questo specifico caso considerando anche i numerosi posti di A032 che verranno creati con l’organico potenziato e che saranno occupati da docenti della fase C i quali attualmente stanno svolgendo una supplenza su strumento musicale.
Sono un docente assunto in ruolo nella classe di concorso A043 (LETTERE I grado) che sta attualmente svolgendo una supplenza al 30/6 (o 31/8) su A050 (LETTERE II GRADO). Posso svolgere l’anno di prova e di formazione?
Anche in questo caso la risposta è negativa.
Infatti nonostante stiamo parlando dello stesso ambito disciplinare di cui al D.M. n.354/1998 e pertanto le materie possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso, non appartengono allo stesso grado!
Pertanto il Ministero cade in contraddizione laddove da una parte richiama il DM 354/1998 (gli ambiti), ma in realtà non ne tiene effettivamente conto inserendo una limitazione non contenuta nel DM stesso che è quella dello stesso grado di istruzione.
E quindi tale restrizione vale per 25/A e 28/A; 29/A e 30/A; 31/A e 32/A ecc. ovvero quelli che in realtà sono i “veri” ambiti disciplinari costituiti con il D.M. 354/1998 che quindi non vengono rispettati.
A nostro avviso quindi il Ministero avrebbe dovuto indicare che per “materie affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM n. 354/1998 o comunque quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo“.
Solo così si sarebbe attenuto alla norma.
Detto questo, le possibilità indicate nella circolare sono:
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
Ricordiamo però che in tutti questi casi l’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Attendiamo ovviamente istruzioni i merito all’anno di prova e formazione per tutti coloro che saranno assunti nella fase C. Tali docneti , infatti, nella maggior parte dei casi non avranno una “propria” classe. Si renderanno quindi necessari chiarimenti sull’argomento.
SONO TENUTI AL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA…
Nella circolare è indicato che sono tenuti al periodo di formazione e di prova:
-
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
“I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”.
Ci sembra un’assurdità.
Intanto premettiamo che il passaggio di ruolo, diverso dal trasferimento o dal passaggio di cattedra, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).
La circolare MIUR 196/2006 disponeva che “il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso, mentre l’obbligo della formazione in ingressoè da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta.”
La 3699/2008 precisava che “l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera“.
Ci chiediamo quindi cosa sia cambiato da allora dal momento che la legge 107/2015 all’art. 1 commi 115-119 si limita a ribadire che il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo, e che si continuano ad applicare gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Nulla quindi viene specificato per i passaggi di ruolo.
Nonostante questo tutti i docenti che quest’anno hanno ottenuto un passaggio di ruolo o una nuova immissione in ruolo, pur avendo già svolto l’anno di formazione nel precedente ruolo (esempio docente prima assunta da GAE nella A043 con anno di prova e formazione e poi assunta da concorso nella A050), dovranno rifare l’anno di prova e di formazione.
Crediamo che su questo aspetto il ministero dovrebbe rettificare quanto disposto precisando che chi ottiene il passaggio di ruolo deve solo effettuare “la prova” nel relativo anno di passaggio e non anche la formazione.