Anno di prova per neoimmessi in ruolo

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 Orizzonte Scuola, 5.9.2019

– Il Miur ha pubblicato la nota che fornisce indicazioni per l’anno di formazione e prova 2019/20 per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo.

Ricordiamo in questa scheda chi sono i docenti che non devono svolgere l’anno di prova e formazione, in quanto il dovere è già stato assolto nel corso della carriera professionale.


Anno prova neoassunti 2019/20, attività da svolgere e ore dedicate. Il percorso

Pubblicata in anteprima dalla nostra redazione la nota Miur che fornisce indicazioni sull’anno di formazione e prova 2019/20 per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo: articolazione percorso.

La nota

Articolazione percorso

Il percorso formativo, che svolgeranno i docenti in anno di formazione e prova, è articolato in:

  1.  incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi e/o visite in scuole innovative;
  3. ” peer to peer “;
  4. formazione on-line

Le attività hanno una durata complessiva di 50 ore.

Nella nota succitata, come in quella dello scorso anno scolastico, il Miur non ha indicato le ore destinate alle singole attività, tuttavia ci può rifare alla nota 36167 del 5/11/2015. Sulla base di tale nota, le ore destinate alle singole attività sono le seguenti:

  • bilancio iniziale delle competenze – 3 ore
  • incontro propedeutico – 3 ore
  • laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore
  • attività di peer to peer – 12 ore
  • formazione on-line – 14 ore
  • bilancio finale delle competenze – 3 ore
  •  incontro di restituzione finale – 3 ore

Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no

Devono svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • gli assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
  • i docenti che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
  •  i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

Non devono svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  • destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Anno prova e formazione, quali docenti non devono svolgerlo

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e
    grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di
    formazione e prova nel medesimo ordine e grado
  •  destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Anno di prova FIT, docenti con proroga o valutazione negativa percorso 18/19. Tutte le info

Anno di formazione e prova: cosa devono fare i docenti FIT 2018/19 con proroga o valutazione negativa del percorso annuale.

Indicazioni Miur

La nota Miur, recante indicazioni riguardanti l’anno di formazione  e prova a.s. 2019/20 relativamente ai docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 (concorso straordinario scuola secondaria), per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa dello stesso, prevede che gli stessi svolgano o ripetano il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota n. 41693 del 21/09/2018.

Ricordiamo che la possibilità di ripetere il percorso annuale FIT, al termine del quale i docenti interessati sono assunti a tempo indeterminato, previo superamento del predetto percorso, è stata introdotta dalla legge di bilancio, che ha modificato il D.lgs. 59/2017.

Percorso annuale FIT e anno di prova

Il percorso annuale FIT, relativamente al quale la succitata nota n. 41693 del 21/09/2018 fornisce apposite indicazioni, è disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 984 del 14.12.2017.

Il percorso, se valutato positivamente, assolve a quanto previsto dall’articolo 438 del D.lgs. n. 297/1994 (come novellato dalla legge 107/2015), che indica gli obblighi del docente in anno di prova.

Percorso annuale FIT caratteristiche

Adempimenti

  1. svolgimento di almeno 180 di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 giorni per l’attività didattica
  2. redazione della progettazione didattica annuale con l’assistenza del tutor
  3. elaborazione di un progetto di ricerca-azione
  4. verifiche in itinere, cui sono dedicate almeno 24 ore
  5. predisposizione del portfolio professionale, comprensivo del bilancio di competenze iniziale e finale e del piano di sviluppo professionale
  6. esame finale

1) Svolgimento giorni di servizio
Lo svolgimento dei 180 di servizio, dei quali almeno 120 giorni di attività didattica, costituiscono requisito d’accesso alla valutazione finale, insieme allo svolgimento del progetto di ricerca-azione.

2) Progettazione didattica annuale
Il docente, assistito dal tutor, elabora la progettazione annuale, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per gli alunni e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, affinché sia possibile valutarne:  il possesso e il corretto esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche; il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti; le strategie inclusive e i risultati ottenuti dallo stesso (docente), in relazione al potenziamento delle competenze degli allievi e dell’innovazione didattica e metodologica; la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

3) Progetto di ricerca – azione
Il progetto di ricerca-azione è predisposto in riferimento a: analisi dei bisogni e delle esigenze di istruzione, formative ed educative sulla base dell’analisi del contesto scolastico; individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, formativi ed educativi; pianificazione delle attività, dell’ambiente di apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte didattiche e degli strumenti in coerenza con assunti e teorie sul processo di insegnamento-apprendimento; realizzazione dell’attività progettata; osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per monitorare in itinere e alla fine del processo di apprendimento; documentazione e riflessione professionale in relazione al percorso e alla valutazione dei risultati.

4) Verifiche in itinere
Il percorso prevede attività di osservazione (almeno 24 ore) in classe a cura del docente tutor focalizzate su: – modalità di conduzione delle attività di insegnamento; – sostegno alle motivazioni degli allievi; – costruzione di climi positivi e motivanti; – modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

5) Il portfolio professionale
Il Portfolio è in formato digitale e comprende: a) il curriculum formativo e professionale; b) il bilancio delle competenze, da redigersi all’inizio e al termine del percorso; c) la progettazione didattica annuale; d) il progetto di ricerca-azione; e) il piano di sviluppo professionale.
La piattaforma Indire, ove verrà “costruito” il portfolio, sarà disponibile entro novembre 2019.

6) Esame finale
Per essere ammessi alla valutazione finale, come detto sopra, i docenti devono aver svolto 180 di servizio, dei quali almeno 120 giorni per l’attività didattica, e il  progetto di ricerca-azione.
L’esame di valutazione  consiste in un colloquio, relativo alle attività svolte nell’ambito del percorso annuale, si svolge tassativamente nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell’anno scolastico nel quale si è svolto il percorso.
La commissione, ai fini della valutazione, si avvale altresì della documentazione contenuta nel portfolio professionale, trasmesso dal dirigente scolastico alla commissione stessa almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
All’esito del colloquio, la commissione si riunisce per l’espressione del parere. A differenza che per i docenti in periodo di formazione e prova DM 850/2015, è la delibera della Commissione, e non del Dirigente scolastico, a determinare il superamento o meno dell’anno FIT.
Il colloquio può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute ed altri previsti dalla legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 giugno dell’anno scolastico successivo. L’assenza del candidato, non motivata, comporta il mancato superamento del percorso.

Valutazione positiva o negativa
In caso di valutazione finale positiva, il docente è assunto a tempo indeterminato e assume la titolarità presso la scuola ove ha svolto il servizio e il corso del percorso annuale, ai sensi del CCNI 2019/22 riguardante la mobilità.
In caso invece di valutazione finale negativa, si può ripetere il percorso un’altra sola volta, come detto all’inizio.

Commissione di valutazione
La commissione di valutazione, secondo quanto previsto dall’art.9 comma 2 lettera b) del D.M.984/2017 (che fa riferimento all’art.11 comma 4 del Dlgs.
297/1994 così come modificato dall’art.1 comma 129 della L.107/2015), è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola ove il docente ha svolto il percorso annuale, da tre docenti dell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, e dal docente tutor.

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Anno di prova per neoimmessi in ruolo ultima modifica: 2019-09-05T08:47:19+02:00 da
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