Orizzonte Scuola, 29.2.2020
– La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 5244 del 26 febbraio 2020), rigettando il ricorso di un docente che pretendeva l’assegnazione delle ore aggiuntive sull’affermazione che ne avesse manifestato la relativa disponibilità, ha chiarito che non esiste alcun diritto del docente a vedersi assegnare l’orario aggiuntivo, ma l’attribuzione deve privilegiare i docenti a tempo determinato aventi titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima.
La “pretesa” all’orario aggiuntivo
Un docente di matematica e fisica, con incarico a tempo indeterminato presso un Istituto tecnico, poi pensionato, conveniva innanzi al Tribunale l’Istituto Scolastico e il MIUR per sentir accertare:
- Il suo diritto all’attribuzione delle ore “eccedenti” il normale obbligo settimanale per l’a.s. 2004/2005,
- L’illegittimità del comportamento del dirigente,
- La condanna di detto istituto al pagamento del risarcimento del danno quantificato in euro 5.000,00.
L’inesistenza di un vero e proprio diritto a vedersi assegnate le ore supplementari
I giudici hanno escluso che sussista il diritto del docente all’orario aggiuntivo, nonostante la sua manifestata disponibilità, e che per l’effetto non sia configurabile alcun inadempimento della pubblica amministrazione, anche dando atto che quest’ultima aveva dimostrato di aver preso in considerazione la richiesta del docente ma di non aver potuto, per ragioni organizzative e di orario di lavoro, darvi corso: l’attribuzione al docente dell’orario aggiuntivo si scontrava con quanto già predisposto dall’istituto relativamente all’orario di lavoro di tutti i docenti ed avrebbe chiesto lo stravolgimento di quanto già organizzato. Il docente ricorre per la cassazione della sentenza, che tuttavia nega il diritto alle ore aggiuntive.
L’attribuzione delle ore aggiuntive
Le norme in materia di organizzazione scolastica prevedono che: “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Inoltre, le dotazioni organiche del personale docente soggiacciono a precise regole:
– sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori (comma 1, art. 22);
– il miur provvede alla determinazione della consistenza dell’organico del personale docente ed alla ripartizione su base regionale;
– le dotazioni organiche sono definite, nell’ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico regionale assegnato con il decreto di cui al c. 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche (c. 3, art. 22).
I criteri per assegnare le ore supplementari
Nella specie, il docente afferma che il diritto alle pretese ore aggiuntive deriverebbe dal fatto di aver manifestato la propria disponibilità anteriormente rispetto all’inizio delle attività didattiche e della formazione dell’orario dei docenti di ruolo, senza tuttavia considerare il congegno per determinare la consistenza complessiva dell’organico da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, che va aggiornata prima della apertura delle scuole, in ragione:
- Delle variazioni del numero dei docenti occorrenti nei singoli istituti (alunni ripetenti, eventuale mancato seguito alla iscrizione o altre circostanze sopravvenute: posti che derivano dalla formazione di nuove classi autorizzate, dalle richieste di ore di sostegno per i diversamente abili, da attività aggiuntive autorizzate in ritardo o anche che si liberano ogni anno per lo spostamento del personale docente),
- Dell’individuazione dei posti su organico di fatto: i posti vacanti e previsti in organico di diritto sono coperti con supplenze fino al 31 agosto, mentre i posti vacanti e previsti in organico di fatto sono coperti con supplenze fino al 30 giugno;
- Solo le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Hanno priorità i docenti a tempo determinato per il completamento dell’orario di servizio nella stessa scuola
. Il docente non ha considerato i criteri di priorità per l’assegnazione delle ore supplementari che, solo all’esito delle attività di determinazione dell’organico, restano nella competenza dell’istituzione scolastica per l’ulteriore assegnazione “aggiuntiva” in favore, nell’ordine, di:
- Docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento dell’orario in servizio nella stessa scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;
- Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;
- Docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
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Assegnazione ore eccedenti ai docenti: non esiste un diritto, ma priorità a quelli di ruolo. Sentenza ultima modifica: 2020-02-29T08:44:45+01:00 da