Assegnazione provvisoria: anche per chi ha ottenuto mobilità provinciale/interprovinciale

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 28.5.2023.

Assegnazione provvisoria: potrà essere richiesta anche da chi ha ottenuto mobilità provinciale/interprovinciale.

Gilda Venezia

Nelle prossime settimane si svolgeranno le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. La finestra per la presentazione delle istanze dovrebbe andare dal 19 al 29 Giugno 2023.

Nell’incontro del 25 Maggio fra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali il Ministero ha proposto la proroga di un ulteriore anno del contratto 2019/22 già prorogato lo scorso anno per il 2022/2023 e sul quale quindi sarebbe firmata un’ulteriore proroga per il 2023/2024.

In sostanza verrebbe prorogato di un anno il contratto vigente negli anni scorsi rinviando ai prossimi mesi la stipula del nuovo contratto.

VINCOLI E REQUISITI

Il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022 non prevede vincoli in merito alla possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria\utilizzazione fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per presentare le due domande (vedi sotto).

Pertanto:

  • I neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 potranno presentare domanda (ricordiamo che il Decreto PA ha disposto che il nuovo vincolo triennale decorra a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024).
    .
  • La novità più rilevante consisterà nella possibilità, per i docenti assunti nel 2022/2023 da GPS I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis, di poter presentare  domanda. Ricordiamo infatti che trattandosi di docenti con contratto a tempo determinato, di norma la possibilità di presentare tale domanda sarebbe preclusa. In questi casi la domanda sarà cartacea.
    .
  • Anche chi ha ottenuto trasferimento\mobilità quest’anno (anche interprovinciale) o negli anni precedenti potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione. Sul punto va ricordato che i vincoli triennali previsti per chi ottiene mobilità interprovinciale o mobilità provinciale su preferenza analitica riguardano solo la mobilità ma non si estendono, in base all’attuale CCNI, anche alle assegnazioni provvisorie\utilizzazioni.

REQUISITI PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
    .
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
    .
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
    .
  • Ricongiungimento al genitore.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità se non nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali, ma esclusivamente per le esigenze previste dall’art.8 del CCNI.

Per ricongiungersi al genitore, ai figli o al coniuge non è necessaria la convivenza. Tale requisito è invece necessario nel solo caso di ricongiungimento ad una persona diversa (parenti, affini o altri soggetti) con cui, appunto, si convive. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
.

COS’È L’UTILIZZAZIONE

L’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
Un altro caso tipico è rappresentato dal docente titolare su posto comune ma in possesso del titolo di sostegno, il quale può chiedere di essere utilizzato su posto di sostegno.

In particolare possono presentare domanda di utilizzazione:

  • docenti in esubero su provincia
    .
  • docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
    .
  • docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
    .
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
    .
  • docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo.
    .
  • docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado.
    .
  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola.
    .
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi.
    .
  • docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, perla diffusione della cultura e della pratica musicale
    .
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Assegnazione provvisoria: anche per chi ha ottenuto mobilità provinciale/interprovinciale ultima modifica: 2023-05-28T09:15:26+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl