Assegnazione supplenze e precedenza 104/92, si possono pubblicare i dati?

Gilda Venezia

Una multa di 15.000 euro all’Ufficio Scolastico di Lecce per aver pubblicato – a fianco al nome del beneficiario – la dicitura “precedenza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104”.

I fatti

Un docente – inserito nelle GPS della provincia di Lecce – si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando il fatto che al decreto che disponeva l’assegnazione della sede risultavano allegate delle tabelle nelle quali -a fianco dei nominativi dei docenti- era indicata la presenza (o meno) della condizione di precedenza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Secondo il reclamante, questa indicazione era lesiva del proprio diritto alla protezione dei dati personali in materia di salute, tutelato dal Regolamento UE 2016/679.

Il Garante ha subito aperto un’istruttoria, invitando l’Ufficio a fornire le proprie argomentazioni difensive.

La difesa dell’Amministrazione

L’Amministrazione si è difesa, sostenendo che i candidati nelle GPS avevano “espressamente prestato il loro consenso al trattamento dei dati personali” all’atto della presentazione della domanda.

Inoltre, che l’indicazione della precedenza non comportava la diffusione di un dato personale relativo alla salute, non essendo stata specificata la patologia di cui erano affetti i docenti che avevano usufruito della precedenza.

L’emergenza Covid

Secondo l’Amministrazione, inoltre, l’emergenza Covid avrebbe costretto l’Ufficio all’utilizzo delle procedure informatiche per l’assegnazione delle supplenze, rendendo così indispensabile precisare le ragioni del mancato rispetto della graduatoria, per evitare di essere sommerso “da un elevatissimo numero di richieste di accesso agli atti da parte degli aspiranti docenti”.

La decisione del Garante

Il Garante ha ritenuto del tutto inappropriato il consenso alla trattazione dei dati personali rispetto alla pubblicazione dei dati sensibili sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

Inoltre, ha osservato che nessuna disposizione legislativa o regolamentare prevede la pubblicazione on line dei dati personali dei docenti e tanto meno di quelli attinenti alla salute degli stessi.

Né “l’esigenza deflattiva rispetto alle eventuali istanze di accesso agli atti” può essere “utilmente invocata per legittimare la diffusione on line” dei dati personali.

Per queste ragioni, il Garante – considerato da un lato che l’Amministrazione aveva collaborato nel corso dell’istruttoria e che la violazione era avvenuta a seguito della nuova procedura per il conferimento delle supplenze dovuta all’emergenza epidemiologica ma anche, dall’altro, la particolare delicatezza dei dati personali illecitamente diffusi- ha ritenuto congruo comminare una sanzione amministrativa pecuniaria di 15 mila euro (riducibile del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni).

Assegnazione supplenze tra trasparenza e privacy. Una possibile soluzione

Certamente destinata a far discutere la decisione del Garante, in quanto – accanto all’esigenza dei protezione dei dati personali – ci sono esigenze di trasparenza nell’assegnazione delle supplenze che vanno comunque garantite.

In questo quadro, sarebbe auspicabile – terminata l’emergenza Covid- quel ritorno alle convocazioni in presenza da molti invocato, che consentirebbe di rendere note agli aspiranti le ragioni delle precedenze accordate (piuttosto che diffondere indiscriminatamente on line i dati personali), nonché di evitare le ingiustizie prodotte da un algoritmo che assegna le supplenze in modo del tutto casuale, semplicemente in base ai “turni di nomina”.

Criterio meritocratico: se ci sei, batti un colpo…

E’ infatti innegabile che l’assegnazione delle supplenze con procedura informatica (e per di più sulla base delle disponibilità esistenti in relazione al “turno di nomina”), oltre ad essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall’art. 97 della Costituzione.

Così facendo, le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio, ma in base alla fortuna.

Se ho la fortuna di capitare in un “turno di nomina” con sedi appetibili, avrò  una buona cattedra, altrimenti potrei essere anche il primo in graduatoria, ma mi dovrò accontentare di “quello che passa il convento”.

A quando il ritorno alle convocazioni “in presenza”, magari dopo la pubblicazione del  quadro esaustivo delle disponibilità?

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Assegnazione supplenze e precedenza 104/92, si possono pubblicare i dati? ultima modifica: 2023-06-18T04:46:05+02:00 da
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