Clelia di Maio, Professionisti Scuola Network 5.5.2.2016
E’ ancora in approvazione al senato il decreto di conversione del DL 42-2016 nel quale è stato inserito l’emendamento secondo il quale per il 2016/2017 sarà derogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per le assegnazioni provvisorie, così come era stato già fatto per il 2015/2016.
Una scelta quella del governo che sta facendo litigare e discutere da giorni diverse categorie di docenti, da una parte i neo-immessi col piano straordinario che sperano di poter almeno restare un altro anno vicino casa con l’assegnazione provvisoria e dall’altra i docenti precari rimasti nelle Graduatorie ad esaurimento, non avendo aderito al piano di assunzioni, che temono che la deroga possa portare ad una drastica riduzione degli incarichi di supplenza per il prossimo anno.
Se l’emendamento sarà confermato nel passaggio in aula, prima al senato e poi alla camera, anche i docenti neo-assunti nel 2015/2016 potranno fare domanda di assegnazione interprovinciale, avendone i requisiti.
Ma cosa significa esattamente assegnazione provvisoria e come e su quali posti si ottiene ?
Va detto subito che trasferimento (mobilità) e assegnazione provvisoria sono due tipologie di movimenti diversi, sono indipendenti l’uno dall’altro e i requisiti per poter accedere sono differenti.
Sia assegnazione che trasferimento possono essere provinciali e interprovinciali, ma, fino all’anno scorso, erano soggetti al vincolo triennale di permanenza della provincia; ciò significa che prima di richiederlo, era necessario aver prestato servizio di ruolo per almeno 3 anni in quella provincia.
Con la mobilità straordinaria è caduto il vincolo triennale relativo ai trasferimenti; infatti tutti gli assunti potranno fare domanda di trasferimento interprovinciale, nella prossima tranche della mobilità, presentando domanda per la rispettiva fase (B, C, o D, a seconda della tipologia di assunzione) dal 9 al 30 maggio.
Se sarà confermato l’emendamento al decreto in discussione significherebbe che anche i docenti assunti nel 2015/2016 potranno fare domanda di assegnazione interprovinciale, secondo i requisiti che saranno indicati nel nuovo CCN sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Cerchiamo di chiarire quali sono le principali differenze tra trasferimento e assegnazione.
– TRASFERIMENTO
E’ su una sede definitiva (per mobilità in fase A e per mobilità in fase B su primo ambito) o su ambito definitivo (per mobilità in fase C, D e B su ambito dal secondo in poi) di titolarità.
I posti disponibili per la mobilità sono tutti i posti dell’organico dell’autonomia, quindi sia i posti su cattedre vacanti e disponibili (ex OD) sia quelli di potenziamento.
– ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
E’ una trasferimento annuale, cioè vale solo per l’anno in cui è stato ottenuto, mentre si mantiene latitolarità sulla sede o sull’ambito ottenuto come risultato dei trasferimenti.
Si può richiedere sull’organico di fatto (OF) oltre che su tutti i posti residui dalle operazioni di mobilità e la domanda si fa intorno al mese di luglio, ma probabilmente quest’anno, per alcuni ordini di scuola, slitterà ancora.
Va osservato che le assegnazioni provvisorie (come la mobilità) sono operazioni invarianti rispetto altotale dei posti disponibili nel senso che a livello nazionale non cambia il numero di incarichi di supplenza da conferire per i docenti precari, cambia però profondamente la distribuzione territorialedei posti visto che le assegnazioni avvengono principalmente su posti al sud lasciando scoperte cattedre al nord disponibili per supplenze e che qui potrebbero essere coperte solo con messe a disposizione visto le graduatorie esaurite in gran parte sia da GAE che da GI.
Si può chiedere assegnazione anche se non si è ancora svolto o superato l’anno di prova. Quello che non si può chiedere senza anno di prova è l’assegnazione su una classe di concorso di altro ordine di scuola.
Non tutti i docenti possono chiedere l’assegnazione provvisoria. Per chiedere l’assegnazione, infatti, bisogna avere dei particolari requisiti.
Il contratto sulle assegnazioni non è stato ancora firmato, quindi non è possibile sapere se ci saranno delle modifiche rispetto all’anno scorso.
Nel 2015/2016 l’assegnazione è stata disciplinata dall’art 7 del CCN per assegnazioni e utilizzazioni, secondo il quale l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità del la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori
Tali requisiti devono essere posseduti dal docente anche se ha già superato il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione, o nel caso dovesse essere confermata la caduta del vincolo per le prossime operazioni.
Ricordiamo che anche nel caso in cui non verrà derogato il vincolo di permanenza triennale nella provincia assegnata in fase di mobilità, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale i docenti che beneficiano di una delle seguenti precedenze (a prescindere dall’approvazione dell’emendamento):
- Personale con gravi motivi di salute
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative
- Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 (le condizioni in cui vale sono riportate all’artciolo 8 del CCN assegnazioni e utilizzazioni 2015/2016)
- Madri o padri di figli con età inferiore ai 3 anni
- Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- Madri o padri di figli con età inferiore agli 8 anni, possono presentare domanda in deroga al vincolo triennale, ma non hanno precedenza.