di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 28.8.2018
Ecco come si calcola il punteggio nelle assegnazioni provvisorie
Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.
Per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori ai figli spettano 6 punti. Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.
Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti, mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti.
Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.
Ovviamente, oltre il punteggio che ha la sua rilevanza, c’è anche da tenere conto delle precedenze ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale 2018/2019 del 28 giugno 2018. Tali precedenze sono messe in ordine di importanza e indicate con i numeri romani da I a VIII.
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A parità di precedenze e punteggio precede il docente più anziano
Come spesso capita nelle graduatorie per le assegnazioni provvisorie, due o più docenti si trovano con lo stesso punteggio e con le stesse precedenze (oppure senza alcuna precedenza), allora precederà sempre il docente più anziano anagraficamente.
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