Assegnazioni provvisorie, puoi scegliere anche una sola scuola nel comune di ricongiungimento

Orizzonte_logo14

Orizzonte Scuola, 10.7.2018

– Le altre in altri comuni.

Con il CCNI sulla mobilità annuale 2018/19 sono state introdotte alcune importanti modifiche rispetto al contratto 2017/18 e tra queste una riguarda le regole per inserire le preferenze territoriali nella domanda di assegnazione provvisoria.

Per il prossimo anno scolastico 2018/19 è stato eliminato, infatti, l’obbligo di dover esprimere nelle preferenze tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni.

Per chiedere assegnazione provvisoria è sufficiente, quindi, inserire come prima preferenza una scuola ubicata nel comune di ricongiungimento e sarà possibile indicare, come preferenze successive, scuole di altri comuni.

Quante preferenze?

Il numero totale di preferenze esprimibili varia a seconda dell’ordine o grado di istruzione.

Come chiarisce esplicitamente l’art.7 comma 5 del CCNI, “L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado”

Quali preferenze?

Le preferenze esprimibili non possono essere su ambito, ma solo su scuola per le AP provinciali e anche preferenza sintetica sulla provincia per le AP interprovinciali.

Anche per l’anno scolastico 2018/19 non è possibile inserire preferenza sintetica sul comune

Come vengono esaminate le preferenze?

Le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato sia per la classe di concorso o tipologia di posto di titolarità che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso richieste diverse da quella di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Come chiarisce l’art.7 comma 10 del CCNI, le assegnazioni provvisorie saranno disposte con le seguenti modalità:

  • l’assegnazione provvisoria nello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi
  • l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza

Preferenze nel comune di ricongiungimento

Come precedentemente sottolineato, per il prossimo anno scolastico il docente che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, non è più obbligato a chiedere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di chiedere scuole di altri comuni.

Si tratta di un’importante modifica in quanto nel CCNI 2017/18, per coloro che volevano esprimere preferenze anche per altri comuni, era obbligatorio chiedere prima tutte le scuole presenti nel comune di ricongiungimento, altrimenti le preferenze per altri comuni non sarebbero state prese in considerazione, così come non sarebbero state prese in considerazione eventuali richieste per altra classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella di titolarità

La novità introdotta nel CCNI 2018/19 è, quindi, molto importante perché, se nel comune di ricongiungimento fossero presenti molte scuole, ipotizziamo 20 che è il numero massimo di preferenze esprimibili per la scuola dell’Infanzia e Primaria, in base alle disposizioni 2017/18, il docente non avrebbe avuto la possibilità di chiedere anche scuole di altro comune, adesso con le nuove regole, invece, è possibile farlo.

CCNI 2017/18 e CCNI 2018/19 a confronto

Questo è quanto stabiliva l’art.7 comma 10 del CCNI 2017/18:

“[….] Le preferenze relative alle scuole del comune dovranno necessariamente precedere le altre eventuali preferenze [….]

La mancata indicazione delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera istanza di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità

Questo è quanto stabilisce l’art.7 comma 10 del CCNI 2018/19

“[….] Ai fini del ricongiungimento al familiare per i motivi di cui al comma 1 del presente articolo è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori anche di diverso ambito [….]

La mancata indicazione di almeno una delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera istanza di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”

Si tratta, quindi, di una bella differenza a vantaggio dei docenti interessati a presentare domanda di AP, per i quali sarà sufficiente indicare come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento e, se non sono interessati ad altre scuole ubicate in questo comune, possono indicare come preferenze successive scuole ubicate in altri comuni senza rischiare alcuna penalizzazione, come quella prevista nel CCNI 2017/18

.

.

.

Assegnazioni provvisorie, puoi scegliere anche una sola scuola nel comune di ricongiungimento ultima modifica: 2018-07-10T08:22:23+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl