di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 7.4.2019
– Una Dirigente scolastica di un Istituto di istruzione Superiore della provincia di Vicenza pubblica una circolare, in cui obbliga i docenti a sorvegliare gli studenti durante la loro assemblea di Istituto. Tale circolare della Ds è illegittima in quanto non rispetta i termini di legge e nemmeno quelli contrattuali.
Circolare della Dirigente scolastica
La Dirigente scolastica vicentina pubblica una circolare che ha per oggetto la concessione dell’Assemblea di Istituto. La Ds scrive: “Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, venerdì xxxxxx, è autorizzata un’assemblea d’Istituto per gli alunni di tutti gli indirizzi, presso la palestra della sede centrale di Via xxxxxxx, secondo il seguente calendario: xxxxxxx.
I docenti, a seconda del proprio orario di servizio, sono tenuti ad accompagnare gli studenti in palestra, a provvedere alla sorveglianza e a farli rientrare nelle rispettive aule (o congedarli per il rientro a casa) al termine dell’assemblea.
Ecco cosa dice la norma al riguardo
È utile sapere che il tipo di circolare suddetta è illegittima. Secondo la legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza.
La dirigente scolastica vicentina, ma pare non sia la sola nel territorio delle ville palladiane, fa finta di non conoscere l’art.13 del d.lgs. 297/94 e fa finta di non sapere che quando si concede l’assemblea di Istituto si interrompe l’attività didattica per l’intera giornata di lezione.
Doveri dei docenti durante le assemblee
La sentenza del tribunale di Cagliari depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze. É utile sapere che c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”. In sostanza il Consiglio di Stato sentenzia che se c’è l’interruzione delle attività didattiche, come capita durante l’estate, ma anche per le assemblee studentesche, non è pensabile pretendere la presenza dei docenti nei locali della scuola in assenza di attività collegiali programmate
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.