di Maria Carmela Lapadula, La Tecnica della scuola, 9.3.2020
– I dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza del docente a decorrere dal 1 settembre 2015. Lo stabilisce la legge di stabilità per il 2015 all’art 1 c.333 (legge n. 190/2014).
Tuttavia, la stessa legge, e la nota MIUR n. 2116/2015, chiariscono che va, in ogni caso, salvaguardata l’integrità dell’offerta formativa e dunque è comunque possibile conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, nel caso in cui tale assenza pregiudichi il buon andamento dell’offerta formativa .
Per la copertura delle assenze brevi fino a 10 giorni il dirigente scolastico può ricorrere all’organico dell’autonomia, secondo quanto previsto dal comma 85 dell’art 1 della legge n.107/2015 anche in gradi di istruzione diversi da quello di titolarità. Tuttavia , con la sottoscrizione del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018, tale evenienza è divenuta residuale, perché il novellato articolato, all’art 28 c.1 prevede che il Collegio dei Docenti, ad inizio d’anno, deliberi le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, rendendo utilizzabili per le sostituzioni solo le ore non programmate nel PTOF che non siano state destinate ad attività di potenziamento dell’offerta formativa e alle attività di tipo organizzativo.
Se ad assentarsi sono docenti utilizzati nelle attività di potenziamento, essi potranno essere sostituiti solo nel caso la loro assenza sia superiore a10 giorni e limitatamente al numero di ore settimanali utilizzate per le finalità deliberate dal Collegio dei docenti, come chiariscono le note ministeriali n.2852 del 2016 e 37856/2018.
Tanto premesso, per la sostituzione del personale docente assente temporaneamente, il dirigente scolastico può ricorrere, in primo luogo, al personale docente in soprannumero o con ore a disposizione o, per la scuola primaria, con ore di contemporaneità che non siano state destinate, con delibera del Collegio dei docenti, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, secondo quanto previsto dal c.5 dell’art 28 del CCNL del 2007.
Ancora, è possibile conferire al personale docente in servizio nell’istituzione scolastica, ore eccedenti fino 6 h settimanali per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 15 giorni previa disponibilità degli stessi.
La retribuzione delle dette ore è a carico del FIS. Tale disposizione è contenuta nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.
In conclusione, il dirigente scolastico, dopo aver esperito tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria.
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Assenze dei docenti: quando si può nominare il supplente? ultima modifica: 2020-03-09T18:25:03+01:00 da