Gli insegnanti assunti con l’art. 59 legge 106/2021 che hanno superato l’anno di prova e la prova disciplinare, sono titolari di un contratto a tempo indeterminato retrodatato con decorrenza giuridica 1.9.2021.
Possono anche compilare la domanda per la scelta delle sedi di supplenza per la provincia in cui si sono inseriti in GPS anche nel caso si tratti di un’ altra provincia tendendo comunque conto che in tal modo creano disagi ai colleghi supplenti inseriti nelle GPS che non hanno la fortuna di avere un contratto a tempo indeterminato.
Dovranno comunque fare la presa di servizio nella scuola di titolarità del 21/22 se non è stata assegnata loro altra scuola dopo il trasferimento. Se hanno ottenuto già la supplenza temporanea devono informare il DS della scuola di titolarità e quello della scuola di servizio che prenderanno servizio in data successiva da concordare.
Se ottengono una supplenza dopo il primo settembre devono prendere servizio nella scuola a dove ha ottenuto la supplenza alla data ivi prevista sempre informando il DS della scuola di titolarità.
Questi insegnanti verranno depennati dalle GPS nell’anno successivo a quello della conferma in ruolo, quindi per il 23/24.
.
.
.
.
.
.