Assunzioni ma solo in part-time

italiaoggi_logo2

ItaliaOggi, 20.3.2018

– Per la prima volta, l’orario ridotto è deciso dal ministero al momento della selezione.

Sta per trovare piena applicazione per la prima volta la disposizione di cui agli articoli 39 e 58 del contratto 2007- non abrogata dall’ipotesi di contratto relativo al personale del comparto istruzione e ricerca valido per il triennio 2016/2018 – secondo cui «l’amministrazione scolastica costituisce rapporto di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti del 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno».

A tutt’oggi i rapporti di lavoro a tempo parziale si costituiscono, anche all’atto dell’assunzione, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, esclusivamente nei confronti del personale sia docente che Ata assunto in ruolo su posto a tempo pieno. Non c’è invece alcuna traccia delle assunzioni in ruolo su posti di part-time costituiti in organico di diritto, come invece lasciava intuire la lettera dei due citati articoli.

Nella circostanza il condizionale ha una sua ragion d’essere alla luce del decreto del ministero dell’istruzione n. 209 del 28 febbraio 2018 con il quale è stata indetta – in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 619 della legge 27 dicembre 2017 – una procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata appunto all’immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999 (trasferimento di personale Ata dagli enti locali alle dipendenze dello Stato), per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.

Un’immissione in ruolo determinata pertanto, per la prima volta nella legislazione scolastica, su posti di organico di diritto costituiti a tempo parziale, proprio come ad avviso di molti ipotizzavano i suddetti articolo 39 e 58 del contratto collettivo nazionale del 2007.

Protagonisti di questa inusuale procedura di immissione in ruolo sono esclusivamente i circa 800 lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (1° gennaio 2018) risultavano in servizio sui 441 posti in organico di assistenti amministrativi e tecnici accantonati da anni per i fini di cui al citato articolo 8 della legge n. 124/1999 e pertanto destinatari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2000, da 312 istituzioni scolastiche statali ubicate soprattutto in Sicilia e Campania, con il personale iscritto negli elenchi dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici.

A tutti loro, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, il ministero dell’istruzione conferirà, previa la selezione per titoli e colloquio, circa ottocento contratti a tempo indeterminato a copertura pertanto dei 441 posti vacanti in organico di diritto di assistenti amministrativi e assistenti tecnici occupati negli ultimi 15 anni appunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I vincitori saranno assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

I rapporti instaurati a tempo parziale non potranno essere trasformati a tempo pieno o incrementato nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili, così come precisano gli ultimi due periodi dell’art. 1, comma 619 della più volte citata legge n. 205/2017.

Con riferimento alla procedura selettiva il decreto ministeriale ne sottolinea la natura derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata sia a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto sia a immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all’interno delle istituzioni scolastiche.

Due parametri certamente condivisibili ma che andrebbero applicati a tutti i lavoratori docenti ed Ata che da anni prestano servizio con contratti a tempo determinato e con altrettanta esperienza professionale e lavorativa.

.

.

.

Assunzioni ma solo in part-time ultima modifica: 2018-03-20T14:23:24+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl