dal blog di Gianfranco Scialpi, 23.5.2022.
Bambino precipitato dalle scale. Vicenda complicata. Dopo un’attenta analisi i giudici hanno emesso la sentenza, basandosi sul principio dell’affidamento. La maestra è stata scagionata
Bambino precipitato dalle scale, una triste e complicata vicenda
Bambino precipitato dalle scale. Purtroppo la vicenda racconta di un esito tragico: la morte del bambino. Nell’ottobre 2019 si leggeva sui giornali: “Secondo le prime informazioni, verso le 9,45 di oggi, venerdì 18 ottobre, un bambino di sei anni sarebbe caduto dal secondo piano nella tromba delle scale all’interno della scuola elementare Giovanni Battista Pirelli sita in via Goffredo da Bussero al civico 9, una traversa di viale Fulvio Testi. Il piccolo avrebbe fatto un volo di qualche metro prima di cadere al suolo”.
Il lungo intervallo di tempo tra la vicenda e l’importante sentenza dei giudici (Ottobre 2019-aprile/maggio 2022) conferma la meticolosità delle indagini, la certosina raccolta delle prove variamente documentali. Tutto questo ha permesso ai giudici di emettere una sentenza coerente con i principi che caratterizzano l’art.2048 del c.c.
Le caratteristiche stringenti dell’afffidamento e del controllo
Innanzitutto è confermata la responsabilità civile e penale della scuola nei confronti di un minore per tutto il tempo della loro permanenza a scuola e nelle sue pertinenze. Questa termina quando il bambino o il minore sono consegnati al genitore o a persona delegata (maggiorenne).
Nella fattispecie il docente o il personale scolastico sono soggetti alla presunzione relativa che richiedono all’operatore una prova liberatoria che certifichi che l’evento era imprevedibile e quindi inevitabile. Ora la vicenda, si mantiene ancorata su questi criteri se l’affidamento e il conseguente controllo sono esercitati in modo continuativo e attivo. Non sono previsti vuoti, tempi in cui il bambino è lasciato solo, presumendo una capacità d’intendere e volere che il minore in quanto tale non possiede. Nel tempo l’assoluta immaturità è divenuta relativa, cioè correlata “all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” (Trib. Milano, 28 giugno 1999). La vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, ” deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare ” (Cass. 4 marzo 1977 n. 894) e “il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori” Cass . 22 gennaio 1980 n. 516).
Inevitabilmente tutto questo porta a un controllo visivo diretto sugli allievi (Cass. 4 marzo 1977) che conduce al carattere preventivo e attivo dell’azione di sorveglianza.
Si comprende il pronunciamento
I suddetti criteri permettono ora di comprendere il pronunciamento che ha scagionato la docente, la quale non può essere ritenuta responsabile dell’evento, in quanto questo è avvenuto al ritorno. E questo presuppone una presa in carico di responsabilità da parte della collaboratrice scolastica.
I giudici confermano la mancata attenzione “consistita nel non avere assicurato la sorveglianza dell’alunno fuori dalla classe, nel non averlo affidato alla supervisione di alcuno altro adulto e di avergli consentito di andare in bagno da solo, e senza neppure avere cercato l’accompagnamento di un collaboratore scolastico), il bambino veniva a un certo punto ugualmente preso in carico da chi [la collaboratrice scolastica] aveva un’autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo… nella sua specificità e nello sviluppo tragico del suoi verificarsi non è rimproverabile all’imputata in quanto la situazione di affidamento a un collaboratore, che la condotta inizialmente omessa doveva garantire, si era comunque verificata”.
Concludono i giudici che non può essere provata alcun rapporto causale tra un mancato affidamento (andata) e il tragico evento (ritorno) avvenuto sotto la responsabilità della collaboratrice scolastica che era tenuta a controllare attivamente e direttamente il rientro del bambino in aula.
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Bambino precipitato dalle scale, l’affidamento ha scagionato la maestra ultima modifica: 2022-05-23T21:45:50+02:00 da