Chi “andrà a finire” negli ambiti territoriali?

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di Lalla,   Orizzonte Scuola  31.7.2015.  

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E’ la domanda dell’estate: chi si “salverà” dagli ambiti territoriali e chi invece sarà sottoposto ad una nuova normativa, in parte ancora da scrivere, in cui il Dirigente Scolastico avrà poteri e responsabilità maggiori rispetto agli attuali?

I punti della legge n. 107 del 13 luglio 2015 in cui si parla di “ambiti territoriali”.

Va innanzitutto specificato che essi decorrono a partire dall’a.s. 2016/17 (le assunzioni del 2015/16 sono su sede provvisoria, parte di esse poi saranno destinate agli ambiti territoriali)

comma 66 A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla citta’ metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita’ delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita’ delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche’ di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia’ in atto.

N.B. E’ già stato messo in evidenza che la data del 30 giugno 2016 potrebbe essere tardiva rispetto alle scelte che i docenti saranno chiamati a dover fare nelle domande di mobilità (che di solito si presentano a marzo, massimo aprile).

comma 68 A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia e’ ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65.

comma 73 Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.
Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali.
Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

E’ il fulcro della riforma.
I docenti neoassunti nel 2015/16 nel piano straordinario di assunzioni (lettere b) e c)) parteciperanno alla mobilità non più con la richiesta di una sede, ma di ambiti territoriali.

Stessa sorte toccherà ai docenti che, pur mantenendo oggi la titolarità, rientreranno nel regime degli ambiti territoriali una volta diventati in esubero o sovrannumerari. Quanto sarà consistente questa possibilità? Gli estensori della riforma assicuravano che diventare sovrannumerario sarà molto più difficile con le possibilità offerte dalla riforma, a meno che non ci sia una contrazione della popolazione scolastica in quell’istituto. Dunque, la previsione deve certamente esistere. E dagli ambiti territoriali non sfugge neanche chi finora non ha avuto alcun beneficio dalla riforma.

E ancora, anche chi decide di richiedere volontariamente mobilità territoriale o professionale, la richiederà per gli ambiti territoriali.

Inutile dire, ma il comma 74 ce lo ricorda ” Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Di ambiti territoriali si ritorna a parlare al comma 108, a proposito del piano straordinario di mobilità

“108. Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita’ per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita’ su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.”

Dunque gli ambiti territoriali interesseranno sia parte dei docenti neoimmessi in ruolo nel 2015/16, che coloro che hanno ottenuto il piano straordinario di mobilità (immessi in ruolo fino all’a.s. 2014/15), sia i docenti già di ruolo che dovessero trovarsi in condizione di esubero o sovrannumerarietà o che richiedano volontariamente mobilità territoriale e professionale.

Chi “andrà a finire” negli ambiti territoriali? ultima modifica: 2015-07-31T15:38:54+02:00 da
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